Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3333/2009 (in totale riforma della sentenza Tar Milano 5219/2008) è intervenuto su uno dei punti più controversi della procedura di formazione dei nuovi strumenti urbanistici in Lombardia, affermando che è la giunta provinciale l’organo competente, in via ordinaria, a verificare la compatibilità del piano comunale di governo del territorio con il piano territoriale di coordinamento provinciale.
La prassi amministrativa si era orientata nell’assegnare il compito alla giunta provinciale, ma il Tar Milano con la sentenza n. 5219/2008, aveva annullato gli atti comunali di revisione della strumentazione urbanistica generale valutati dalla giunta provinciale, ritenendo che su di essi dovesse necessariamente esprimersi il consiglio provinciale.
Con riferimento ai programmi integrati di intervento (oggetto della sentenza di primo grado) la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, all’art. 92, comma VIII, prevede che spetti alla Provincia esprimere il parere circa la loro compatibilità con il sovraordinato PTCP, senza però precisare a quale organo spetti tale parere.
Il successivo comma IX dell’art. 92 della legge regionale, tuttavia, precisa che qualora il PII comporti variante al PTCP, questa deve essere approvata dal Consiglio Provinciale, confermando il principio secondo cui l’organo consiliare ha competenza nella FORMAZIONE del piano territoriale ovvero per la MODIFICA di esso.
Nel silenzio della norma, pertanto , il Consiglio di Stato ritiene di concludere nel senso che, in ipotesi ordinarie, quali la mera operazione di comparazione di due piani, il parere ricada nella competenza residuale della giunta, specificando che la competenza attribuita al Consiglio dal TUEL, art. 42, comma II, lettera b), si riferisca non a qualsiasi parere espresso dall’Ente che coinvolga piani o programmi, ma soltanto a quei pareri espressi nell’ambito del procedimento di FORMAZIONE di quei piani o programmi o delle relative VARIANTI o DEROGHE.
Dott.ssa Loretta Davanzo