La sentenza in commento ha dichiarato fondata l’opposizione all’esecuzione svolta da una società di persone, assistita dallo studio, nei confronti di una cartella esattoriale emessa da un comune lombardo e ritualmente notificata.
In particolare, il Comune chiedeva il pagamento dell’indennità di occupazione di aree demaniali sine titulo, che costituisce fatto illecito ed obbliga al risarcimento del danno ex art. 2043 C.C.
Nelle proprie argomentazioni difensive, lo studio in rappresentanza dell’opponente, ha evidenziato che la controversia, vertendo, sull’accertamento dell’illegittimità dell’impiego dello strumento della riscossione coattiva per il recupero di un indennizzo da utilizzazione demaniale sine titulo, necessitasse di un titolo esecutivo in quanto le somme dovute a titolo di risarcimento del danno per occupazione illecita o abusiva di beni demaniali o patrimoniali non possono essere riscosse tramite ruolo, poiché in tal caso difetta il titolo esecutivo che conferisce al credito certezza, liquidità ed esigibilità.
Il Giudice, in accoglimento delle argomentazioni svolte dalla difesa della ricorrente, ha ritenuto che l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale fosse illegittima in quanto difettava il titolo esecutivo, prodromo del procedimento di esazione coattiva.
Più specificamente è stato evidenziato che presupposto per l’iscrizione a ruolo delle entrate derivanti dall’utilizzo dei beni demaniali è, in effetti, l’esistenza di un titolo esecutivo che non necessariamente deve essere una sentenza di accertamento e condanna, ben potendo trattarsi dell’ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910 che, in assenza di opposizione nei termini di legge, diviene titolo esecutivo.
Nel caso di specie, peraltro, il Giudicante, in accoglimento della difesa svolta dallo studio per conto della società opponente, ha ritenuto che tale titolo non sussistesse in quanto non potevano essere considerate ingiunzioni ex art. 2 R.D. 639/1910 le richieste di pagamento inviate dall’Ente locale alla società opponente e, pertanto, il Comune opposto non possedeva il titolo per procedere all’esecuzione forzata.
In relazione alla richiesta di accertamento del quantum debeatur formulata dall’Ente locale nell’ipotesi di accoglimento delle domande svolte nel ricorso in opposizione, il Tribunale Ordinario adìto ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale delle acque.
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