In tema di legittimazione ed interesse ad impugnare del consigliere comunale quando sia omessa una fase essenziale del procedimento di pianificazione
Con la sentenza che in questa sede si commenta il tribunale Amministrativo della Lombardia si è nuovamente pronunciato in tema di legittimazione ed interesse ad impugnare del consigliere comunale, precisando che la violazione dello jus ad officium sussiste allorché lo stesso venga privato del diritto di partecipare a tutto l’iter procedimentale previsto dalla legge per l’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale.
Si deve preliminarmente osservare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il consigliere comunale, in quanto tale, non è legittimato ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti dello stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive.
L’impugnativa di singoli consiglieri è ipotizzabile soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere.
In definitiva, la legittimazione dei consiglieri comunali all’impugnazione delle deliberazioni dell’organismo collegiale del quale fanno parte è ravvisabile soltanto ove le stesse investano direttamente la sfera giuridica dei ricorrenti, frustrando l’esercizio delle prerogative correlate all’ufficio pubblico di cui siano titolari.
In particolare, la fattispecie oggetto della pronuncia in esame riguardava l’approvazione di una variante al Piano delle Regole, non preceduta dal corrispondente atto di adozione, in quanto il provvedimento in questione faceva riferimento esclusivamente al Piano dei Servizi; i consiglieri comunali ricorrenti assumevano che nella determinazione di cui al provvedimento impugnato non fosse esplicitato l’interesse pubblico sotteso.
Il Collegio milanese dichiara infondata nel merito la censura dei consiglieri ricorrenti, e respinge pertanto sul punto il ricorso, in quanto ritiene che “dal tenore letterale e dal richiamo alla documentazione allegata l’adozione abbia per oggetto, nella sostanza, anche una variante al Piano delle Regole” oltre che la formale adozione del solo Piano dei Servizi.
Purtuttavia, osserva il giudice amministrativo, per quanto riguarda la legittimazione ad agire dei consiglieri comunali inerenti la medesima censura dichiarata infondata nel merito, questa “non può dirsi pacifica”.
Ricorda infatti il Collegio che, in precedenza, la medesima Sezione aveva ritenuto che la violazione di disposizioni procedurali consistenti nell’esclusione di fasi del procedimento previsto per legge fosse deducibile dal singolo consigliere comunale il quale “lamenti la privazione della possibilità di partecipare alla fase omessa”.
Si sosteneva infatti, nel precedente menzionato, che se deve escludersi una legittimazione generalizzata dei consiglieri comunali ad impugnare le delibere dell’organo cui appartengono per qualsivoglia vizio di forma o di procedura, “non può disconoscersi la legittimazione e l’interesse dei medesimi a denunciare quelle violazioni procedimentali che comportino una menomazione delle loro prerogative – che può verificarsi quando – un procedimento modellato su una pluralità di fasi venga ad esaurirsi uno actu, giungendo al termine monco di una fase essenziale, alla quale essi consiglieri avrebbero avuto titolo a partecipare”.
Il principio giuridico enunciato nella sentenza esaminata, ed emessa in un procedimento che vedeva coinvolta una Pubblica Amministrazione assistita dallo studio legale, potrà sostenere e corroborare altri giudizi di impugnazione di provvedimenti di adozione ed approvazione di varianti ai piani di governo del territorio, nei quali vengano pregiudicate le prerogative di consiglieri comunali ai quali sia stata preclusa la partecipazione a fasi procedimentali impedendo loro la possibilità di svolgere il proprio jus ad officium lungo l’intero iter procedimentale di pianificazione.