Sulla delimitazione dell’alveo e della spiaggia lacuale deve decidere il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche
L’annosa vicenda in materia di delimitazione delle aree demaniali, che qui brevemente si riassume, è relativa all’impugnazione avanti il Tar Lombardia di un Decreto Prefettizio con il quale veniva inopinatamente ed unilateralmente delimitato l’alveo e la spiaggia lacuale, nonostante il cliente assistito dallo studio, avesse presentato istanza di delimitazione in base alla Legge 241/90, la quale prevede lo svolgimento in contraddittorio del relativo procedimento amministrativo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale non decise sul merito ed accogliendo le eccezioni svolte dalla Prefettura, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione indicando che tale provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
Riproposta la medesima questione al TRAP, si chiedeva che venisse accertata e dichiarata l’illegittimità del provvedimento impugnato, quindi la sua inefficacia nei confronti dell’assistito.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche dichiarò inammissibile il ricorso a motivo della propria incompetenza a decidere, in quanto avrebbe dovuto essere adito il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera a), del T.U. sulle acque 11.12.1933 n. 1775.
Si rendeva, a questo punto, necessaria la proposizione del regolamento necessario di competenza in quanto la decisione impugnata del Tribunale Regionale aveva statuito solo sulla propria incompetenza, senza decidere il merito della causa.
E’ interessante evidenziare quanto argomentato nella Relazione del Magistrato predisposta per l’udienza in Camera di Consiglio avanti alla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civili.
Sostiene infatti il relatore che in quanto mancano due pronunce negatorie della competenza, a seguito di più domande proposte a diversi tribunali delle acque, “è inapplicabile alla fattispecie il regolamento di competenza”; infatti, il Tar aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ed il TRAP aveva dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 143, comma 1 del R.D. 31.12.1933 n. 1775, affermando che “la causa appartiene alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di legittimità”.
In base all’art. 161 del richiamato R.D., viene opinato dal Relatore che la sentenza oggetto di impugnazione avanti alla Suprema Corte non debba considerarsi negatoria della competenza, bensì della giurisdizione del giudice ordinario specializzato che l’ha pronunciata, cioè il TRAP, rispetto a quella del Tar.
Viene quindi convertito il ricorso presentato in denuncia di un conflitto negativo di giurisdizione tra il tribunale ordinario specializzato (TRAP) e il Tar Lombardia, proponibile in ogni tempo ai sensi dell’art. 362, n. 2, Codice di Procedura Civile.
La Corte a Sezioni Unite, ha definitivamente dichiarato “la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di legittimità ed in unico grado, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge”; in tale sede verranno pertanto riproposte le medesime censure di illegittimità, e di inefficacia del Decreto Prefettizio allora impugnato.