L’assoggettamento a vincolo di inedificabilità di un’area, impedendo qualsiasi sfruttamento economico, comporta il difetto dei presupposti per l’applicazione dell’ICI-IMU
La vicenda trae origine da una richiesta, fatta all’Amministrazione Comunale, affinché la stessa significasse attraverso quali modalità dovessero essere realizzate le opere pubbliche oggetto dei vincoli apposti al fondo del proprietario, assistito dallo studio legale, stante il fatto che le aree in questione sono interessate dalla previsione urbanistica che le vede destinatarie di verde pubblico e parcheggi.
L’Ente locale, infatti, comunicava che sui fondi de quibus era stato apposto un vincolo preordinato all’esproprio, con la conseguenza che tali previsioni non possono riferirsi ad iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato.
Veniva parimenti significato dal Comune che sui cespiti dell’istante era stato attribuito un indice edificatorio diffuso, che dava diritto all’edificazione in loco o che poteva essere trasferito altrove a titolo oneroso.
Stante ciò veniva chiesto all’Amministrazione mediante quale procedure intendesse concretamente attuare la realizzazione delle opere pubbliche, nonché quali fossero le garanzie in capo al richiedente in merito alla fattiva attuazione della commerciabilità dell’indice edificatorio attribuito al fondo, individuando a tal fine la c.d. “area di atterraggio”.
Nell’inerzia della P.A. si è provveduto a redigere ricorso affinché venisse accertato l’inadempimento del Comune in ordine alla mancata individuazione dell’area di atterraggio dei diritti edificatori riconosciuti ed attribuiti all’area del ricorrente, nonché dell’onere dell’Amministrazione di provvedervi.
Si precisa, infatti, che la concreta attuazione della circolazione dei diritti edificatori necessita della partecipazione, stante il necessario rapporto trilaterale che caratterizza tale fattispecie complessa, dell’Amministrazione, oltre che dei proprietari dei fondi di decollo e di atterraggio della volumetria.
E ciò in attuazione concreta della finalità perequativa che non sarebbe realizzata se non venissero individuate le aree sulle quali la volumetria deve ricadere e quelle dalle quali deve dipartire, entrambe necessariamente idonee ad essere oggetto di trasformazione urbanistica, e ciò per volontà dell’Amministrazione stessa che ha previsto l’istituto della perequazione nel piano urbanistico in vigore.
La conseguenza della mancata individuazione delle aree di atterraggio dei diritti edificatori attribuiti al fondo del ricorrente, nonché l’affermazione dell’Ente in merito alla sussistenza di un vincolo espropriativo, comporta che tali cespiti non possono essere considerati edificabili ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (oggi Imposta Municipale Unica).
Sulla scorta di tali considerazioni si è agito, a tutela dei diritti patrimoniali del soggetto assistito, affinché il tribunale ordinario accerti e dichiari il difetto dei presupposti sottesi all’applicazione dell’ICI-IMU, trattandosi di aree inedificabili, e disponga la ripetizione degli importi già versati al Comune a tale titolo.