L’atto che segue è un ricorso promosso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, volto all’ottenimento della declaratoria di annullamento di una determinazione comunale di diniego al rilascio di concessione migliorativa, relativa all’area demaniale per darsena e pontile galleggiante presentata dallo studio in nome e per conto di un impresa privata.
Più specificamente, il ricorrente otteneva concessione di area demaniale dalla Regione Lombardia della durata di 10 anni, a seguito della quale, alla luce del proprio interesse all’occupazione dell’area stessa e all’intendimento di procedere all’ulteriore valorizzazione attraverso opere migliorative e di rivalutazione del comprato, dava impulso, innanzi l’Autorità amministrativa competente, al procedimento amministrativo per il rilascio di concessione migliorativa che si concludeva, con esito negativo, con la deliberazione oggetto di impugnazione.
I motivi dell’impugnazione sono da ricondurre, essenzialmente, alla violazione e falsa applicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo ex L. 241/1990, violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di concessioni demaniali, nonché eccesso di potere per inosservanza del principio generale di ragionevolezza , per incongruenza e contraddittorietà fra più atti e per travisamento ed erronea valutazione in fatto e in diritto.
In particolare il ricorso precisa che l’Amministrazione, in violazione degli articoli 3, 7, 8 e 10 della L. 241/1990 adottava il provvedimento di diniego senza addurre elementi concreti ritenuti ostativi alla concessione, evitava, altresì, di valutare le missive, le memorie ed i documenti prodotti dal ricorrente e volti ad illustrare chiaramente la situazione di fatto e di diritto al fine della migliore comprensione degli interessi del ricorrente stesso e comunicava il provvedimento a soggetto diverso dall’odierno ricorrente impedendo, di fatto, a quest’ultimo l’effettiva partecipazione al procedimento amministrativo .
L’Amministrazione ha altresì violato la normativa dettata in materia di concessioni demaniali, in particolare l’art. 37 del codice della navigazione, che sancisce il principio per cui alla scadenza del termine della concessione demaniale il precedente concessionario gode di un diritto di preferenza, a parità di condizioni, rispetto agli altri aspiranti alla concessione stessa.
Nel caso di specie la Pubblica Amministrazione non ha applicato la norma contravvenendo così al principio di ragionevolezza che impone ai soggetti pubblici un agire amministrativo immune da censure.
La Pubblica Amministrazione infine, dapprima, vale a dire alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di apertura del procedimento amministrativo per il rilascio di concessione migliorativa, adduceva la mancata approvazione del regolamento della navigazione interna senza il quale sarebbe stato impossibile rilasciare alcuna concessione.
Nel provvedimento impugnato, al contrario, si legge che l’Amministrazione nega il rilascio di concessione migliorativa in quanto la società ha cessato ogni attività in data 31.12.2005. Appare, pertanto, evidente la contraddittorietà tra più atti che la giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, sez. IV, 22.09.2005 n. 5000) riconduce all’illegittimità per eccesso di potere.
A fronte dell’illegittimità del provvedimento impugnato l’atto contempla richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal cliente.