L’atto che si pubblica è stato depositato dallo studio presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, ed è finalizzato all’ottenimento di declaratoria che dichiari il ricorso principale irricevibile, inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque privo di fondamento in fatto e in diritto; si contraddicono pertanto in toto le affermazioni di parte ricorrente.
Il comune, che si costituisce con l’atto in commento, emanava una serie di atti tesi alla realizzazione di pontili galleggianti in area lacuale prospiciente il proprio territorio: ordinava, pertanto la rimozione di natanti nell’area interessata dall’intervento, provvedeva alla convocazione della conferenza dei servizi per l’ottenimento dei pareri di competenza ed otteneva concessione demaniale dal Consorzio.
Tutti gli atti sono stati impugnati da un soggetto privato che risiede sulla riva del lago censurando l’attività dell’amministrazione la quale avrebbe posto in essere comportamenti “idonei ad incidere irrimediabilmente sulle condizioni di vivibilità del sito”, manifestando la volontà di realizzare un “porto turistico” senza indire la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale obbligatoria in tal caso, qualificando “elusiva” di un precedente giudicato la finalità dell’ente e ritenendo viziati gli atti per incompetenza, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione.
Si difende il comune con il controricorso in commento, evidenziando che:
- vi è carenza di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente in quanto, non essendo nella titolarità di alcuna concessione demaniale, non ha alcuna situazione giuridica sostanziale da tutelare e non è pertanto titolata all’azione;
- improcedibile e/o inammissibile è il ricorso in quanto vengono nuovamente impugnati atti già impugnati con motivi aggiunti in un precedente processo e dichiarati già allora inammissibili;
- né vi è alcun interesse al ricorso in quanto non si ravvisa alcun vantaggio pratico e concreto che possa la ricorrente ottenere dall’accoglimento del ricorso;
- il ricorso è infondato perché basato su presupposti di fatto che vengono erroneamente considerati nei motivi di impugnativa, come la doglianza relativa alla procedura di V.I.A. che, pur non essendo necessaria in caso di installazione di pontili galleggianti, viene convocata dall’ente;
Viene pertanto chiesto che il Giudice Amministrativo dichiari irricevibile, inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e diritto il ricorso principale.
Dott.ssa Loretta Davanzo