Federalismo demaniale

IL FEDERALISMO DEMANIALE

L’art. 56-bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 09 agosto 2013, n. 98 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2013 – ha introdotto procedure semplificate per il trasferimento agli Enti territoriali di immobili, in attuazione del Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (c.d. federalismo demaniale).

L’art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2013, ha introdotto procedure semplificate per il trasferimento agli Enti territoriali di immobili, in attuazione del Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (federalismo demaniale).

A sua volta il D. Lgs. 85/2010, relativo al federalismo demaniale, costituisce il primo provvedimento di attuazione, in ordine temporale, del federalismo fiscale disciplinato dalla legge delega n. 42/2009, il cui articolo 19 stabilisce i principi ed i criteri direttivi per l’individuazione e l’attribuzione a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, del proprio patrimonio.
Il D. Lgs. 85/2010 relativo al federalismo demaniale, quindi, disciplina il conferimento a titolo non oneroso agli enti territoriali dei beni statali trasferibili; l’attribuzione segue procedure diverse in relazione ai beni da trasferire.

In particolare (art. 3), per i beni individuati nel decreto relativi al demanio marittimo, al demanio idrico, le opere idrauliche e di bonifica e le miniere, il conferimento alle Regioni e ai Comuni avviene ope legis, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio.
In seguito al trasferimento (art. 4) i beni del demanio marittimo e del demanio idrico mantengono la loro natura di beni demaniali e quindi inalienabili, mentre le miniere e i beni demaniali passati al patrimonio possono essere venduti e dismessi.

Gli altri beni statali trasferibili a titolo non oneroso sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, previa intesa con la Conferenza unificata, mentre i beni non trasferibili figurano in un elenco approvato dall’Agenzia del demanio su proposta degli enti statali, degli enti locali e della stessa Agenzia.

L’attribuzione dei beni trasferibili (art. 2), nel rispetto dei criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, e valorizzazione ambientale è successiva all’inoltro all’Agenzia del demanio di un’apposita domanda dell’ente territoriale interessato in cui figurano tra l’altro le specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene.

La procedura di trasferimento si conclude con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di assegnazione dei beni; per i beni trasferibili che non sono stati assegnati e per quelli resi disponibili, l’attribuzione è assicurata da decreti biennali del Presidente del Consiglio (art. 7).

I beni trasferiti entrano a far parte del patrimonio disponibile eccetto i beni del demanio aeroportuale e altri particolari beni demaniali che mantengono la loro natura di beni inalienabili a meno di un loro passaggio al patrimonio dello Stato.

In seguito all’attribuzione dei beni statali, sia essa ope legis o a richiesta, l’ente territoriale è tenuto alla sua massima valorizzazione funzionale, a vantaggio diretto o indiretto dei cittadini rappresentati; al fine di tale valorizzazione i beni possono essere conferiti in uno o più fondi comuni di investimento immobiliare.

I beni entrati a far parte del patrimonio disponibile dell’ente territoriale (esclusi quindi i beni del demanio marittimo, del demanio idrico, del demanio aeroportuale e i beni culturali) e le quote dei fondi comuni di investimento possono essere alienati se l’ente territoriale non versa in condizioni di dissesto finanziario.

Le risorse derivanti da tali operazioni sono assegnate per il 75% all’ente territoriale venditore per la riduzione del debito ed eventualmente le spese di investimento, e per il 25% confluiscono al Fondo di ammortamento dei titoli dello Stato.

Le operazioni di attribuzione a titolo non oneroso disciplinate dal D. Lgs. 85/2010 fruiscono di una totale esenzione da ogni diritto e tributo. Inoltre i vincoli definiti dal Patto di stabilità interno non si applicano alle spese sostenute per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

In seguito all’attribuzione dei beni statali, le risorse statali devolute agli enti territoriali a qualsiasi titolo sono ridotte contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguenti il trasferimento.

Da ultimo l’art. 56-bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 09 agosto 2013, n. 98 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2013 – ha introdotto procedure semplificate per il trasferimento agli Enti territoriali di immobili, in attuazione del Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (c.d. federalismo demaniale).

Sulla scorta di quanto previsto dalla menzionata disposizione è possibile, dal primo settembre al 30 novembre 2013, per i Comuni, inoltrare specifica domanda di attribuzione a titolo non oneroso dei beni di proprietà dello Stato, attraverso un meccanismo semplice e diretto di interlocuzione tra l’Ente territoriale e l’Agenzia del Demanio.

Tale procedura consente, all’evidenza di valorizzare la verifica delle effettive esigenze di utilizzo degli immobili, anche in ottica di mercato ai fini della messa a reddito o dell’alienazione degli stessi.