In difetto di un provvedimento concessorio, l’occupazione abusiva configura illecito extracontrattuale, con la conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione relativa al risarcimento del danno.
La sentenza in commento è originata dal giudizio promosso, nei confronti di un cliente dello studio, dall’Agenzia del Demanio la quale pretende il rilascio di un’area asseritamente occupata senza titolo, nonché il pagamento dei relativi indennizzi.
La questione giuridica in analisi verte sulla corretta applicazione dell’istituto della prescrizione, con particolare riferimento all’ambito di operatività in cui far rientrare il credito risarcitorio da occupazione sine titulo di un’area demaniale.
Infatti, la diversa configurazione della pretesa fatta valere opera sul piano del diverso termine di prescrizione e, conseguentemente, sull’estinzione del diritto a seguito del decorso del relativo termine.
Nel caso in cui l’occupazione abusiva avvenga successivamente ad una concessione scaduta, la fattispecie è inquadrabile nella responsabilità contrattuale per mancato rilascio del bene, in quanto fondata sul titolo concessorio, con la conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’articolo 2946 del Codice Civile.
Se, diversamente, sia da configurarsi un’occupazione sine titulo ab origine, la conseguenza è l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale relativo al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, in quanto la relativa responsabilità è conseguenza del comportamento illegittimo dell’occupante.
Sul punto, l’attività difensiva dello studio ha concentrato le proprie argomentazioni nel proporre specifica eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, essendo ampiamente decorso il termine quinquennale di cui all’art. 2947 del Codice Civile e versandosi in un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
L’Amministrazione, al contrario, sosteneva ritenersi applicabile l’ordinario termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 del Codice Civile senza avere, peraltro, fornito prova alcuna relativamente all’an ed al quantum di danno asseritamente patito.
Il Tribunale, in adesione della prospettata tesi difensiva dello studio, ha respinto la richiesta dell’Amministrazione ritenendo che la giurisprudenza dalla stessa menzionata a propria difesa fosse estranea al caso in esame, trattandosi di utilizzo del bene demaniale oltre il termine finale del rapporto concessorio.
In conclusione, viene affermato il principio di diritto che “versandosi in tema di fatto illecito extracontrattuale, il risarcimento del danno dovuto per l’occupazione abusiva, si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2947 Codice Civile”.