E’ contraddittorio il comportamento di un Comune che con una mano revoca l’autorizzazione e con l’altra ne chiede l’adempimento
In relazione ad una vertenza sulla quale lo studio ha già proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, si rende ora necessaria la proposizione di ricorso per motivi aggiunti, in quanto l’Amministrazione resistente persevera nell’emanare atti viziati nei confronti della società assistita dallo studio.
La questione nasce, infatti, dall’emanazione di un’ordinanza comunale di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, già impugnata con ricorso principale e la cui esecuzione è stata sospesa dal Tar per aver accolto la relativa istanza, alla quale segue un’ulteriore provvedimento del responsabile comunale, con il quale viene revocata l’autorizzazione commerciale e ne viene ordinata la restituzione dei locali nel termine di sette giorni dalla notifica del provvedimento.
Viene rilevato come l’impugnata ordinanza di revoca risulti viziata in quanto carente di quei minimi presupposti legittimanti l’assunzione di un provvedimento valido; infatti, l’atto de quo assume quale presupposto proprio l’ordinanza di sospensione dell’attività, la cui esecuzione è stata sospesa dal giudice amministrativo.
L’illegittimità del provvedimento impugnato rileva anche sotto un altro e diverso aspetto: è mancata, in particolare, qualsiasi tipo di attività istruttoria precedente l’emanazione dell’atto, necessaria a supportare adeguatamente il complesso delle motivazioni poste a base del provvedimento emanato, con la conseguenza che lo stesso è la conseguenza di una errata ed illogica valutazione ed interpretazione della realtà di fatto ed è, pertanto, palesemente viziato.
Sono, altresì, evidenti ulteriori aspetti di illegittimità derivanti dalla violazione della disciplina sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990, ius receptum dell’attività della pubblica amministrazione, consistenti, in particolare, nella violazione del diritto dell’interessato a contraddire all’interno del procedimento, nonché del diritto di accesso alla documentazione dell’amministrazione, con la conseguenza che l’atto impugnato risulta viziato per essere stato emanato in contraddizione alle norme sul procedimento amministrativo.
Le contestate violazioni hanno consentito al giudice di ritenere sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, stante il pericolo di un danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, e di aderire nuovamente all’istanza cautelare di sospensione dell’atto.
La sospensione dell’ordinanza di revoca impugnata è stata, altresì, concessa stante la successiva notifica al ricorrente di un atto di diffida ad adempiere tutte le obbligazioni previste dalla convenzione disciplinante il rapporto concessorio “costituendo, nei fatti, un atto di ritiro del provvedimento impugnato con motivi aggiunti” e rivelando un atteggiamento palesemente contraddittorio dell’ente.