La violazione dei principi comunitari in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici comporta l’illegittimità degli atti di gara
Lo Studio è stato chiamato a svolgere la propria attività in sede amministrativa nei confronti di un’Amministrazione comunale, della quale sono stati impugnati, prima con ricorso principale ed ora con motivi aggiunti, gli atti della procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in affitto agrario di un alpeggio comunale.
Gli atti di gara, infatti, nel subordinare la partecipazione alla procedura alle sole aziende agricole operanti “entro i confini del territorio comunale”, pongono una clausola di limitazione territoriale palesemente in contrasto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, posti dal Codice dei Contratti Pubblici, il quale è stato emanato in attuazione delle Direttive Europee in materia.
L’Amministrazione resistente ha, altresì, agito in violazione dei principi e delle previsioni di cui alla Legge n. 203/1982 (Norme sui contratti agrari), laddove stabilisce la base d’asta indicando generici elementi di valutazione, pur senza rappresentare puntualmente la specifica incidenza dei singoli criteri elencati ai fini del calcolo del canone d’affitto, e ciò al fine di illustrare esattamente l’iter logico seguito per la determinazione dell’importo in parola.
La rilevata violazione e falsa applicazione della Legge 203/1982 viene evidenziata anche con riferimento alla clausola di gara che prevede che l’affittuario non possa esercitare o richiedere opere di miglioramento o addizione ai fabbricati; è noto, infatti, che, anche senza il consenso del proprietario ed in surroga dello stesso, l’affittuario possa realizzare quegli interventi considerati funzionali al corretto e puntuale esercizio dell’attività agricola.
Palesati all’Ente i rilievi di cui sopra con espressa richiesta di attivazione del procedimento in autotutela al fine della rimozione degli stessi, l’Amministrazione significava la propria intenzione di non attivare la sollecitata procedura e provvedeva a stipulare contratto di affitto agrario con altro partecipante alla gara.
In buona sostanza, con tale comportamento, l’Amministrazione resistente ha totalmente disdetto il generale principio del giusto procedimento, rinvenibile nella Legge 241/1990, volto fondamentalmente a garantire la partecipazione dei privati i cui interessi risultano coinvolti nell’azione amministrativa; principio che soddisfa l’esigenza del buon andamento P.A.
In buona sostanza, i soggetti interessati e coinvolti dal provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, sono titolari del diritto alla fattiva partecipazione all’iter procedimentale, nonché del diritto alla conoscenza dell’atto conclusivo dello stesso, la cui violazione comporta inevitabilmente che gli atti della procedura de quo risultano viziati.