Quanto al diniego di Piani Attuativi ed alla relativa motivazione
La quaestio giuridica sottesa alla fattispecie concreta, è afferente alla denegata adozione di un Piano Attuativo, riconducibile alla ex adverso dedotta incompletezza istruttoria, ritenuta e ravvisata nella mancata produzione di tutta la documentazione richiesta e considerata indefettibile ai fini del buon esito dell’avviato procedimento amministrativo.
Orbene, è d’uopo rilevare che, ai sensi dell’art. 32 – bis della L.R. Lombardia n. 12/2005 e s.m.i., nel novero degli adempimenti di competenza delle amministrazioni comunali, con precipuo riferimento alla disciplina afferente gli interventi sul territorio, espressamente è contemplata l’acquisizione d’ufficio della documentazione e certificazione necessaria ed utile onde compiutamente procedere all’istruzione dei procedimenti avviati dagli interessati.
Tanto argomentato, è imprescindibile osservare che, in ipotesi di ritenuta carenza di produzione documentale, costituisce ius receptum il principio in base al quale è vero e proprio onere dell’Amministrazione completare l’istruttoria medesima richiedendo all’interessato quanto reputato indefettibile a tal fine: nella fattispecie, ciò non è avvenuto, in spregio ai principi cui l’agere amministrativo è improntato.
Inoltre, nell’ambito dei motivi di doglianza articolati, vi è la censurata carenza motivazionale del provvedimento impugnato, circostanza vieppù grave atteso che, la stessa – vero e proprio onere per la P.A. – è posta a presidio essenziale del diritto di difesa, consentendo al cittadino la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottese alla determinazione assunta, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, sì da poter fattivamente vagliare il corretto esercizio del potere.
Infine è stato rilevato che, l’aver inserito nell’ordine del giorno la dicitura “l’esame e il diniego…” del Piano Attuativo de quo, ha indubbiamente condizionato, con una palmare ingerenza esterna, il mandato dei consiglieri comunali, intromissione che all’evidenza non collima con la chiara littera legis dell’art. 78 del D. Lgs. n. 267/2000, a tenore del quale i consiglieri, nell’espletamento del proprio munus publicum, devono improntare il proprio agire ad un’assoluta indipendenza ed imparzialità.