L’atto in commento è stato depositato dallo studio presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, ed è finalizzato all’ottenimento di declaratoria di annullamento di un provvedimento comunale di diniego del permesso di costruire, relativo ad un intervento di recupero ai fini residenziali mediante demolizione e ricostruzione, con rispetto della SLP (Superficie Lorda di Pavimento).
La società assistita, e proprietaria della porzione di cascina oggetto dell’intervento, presentava al comune istanza di rilascio del permesso di costruire finalizzata all’esecuzione degli interventi edificatori sopra specificati.
Il comune comunicava alla ricorrente preavviso di diniego, e, successivamente, avviso dell’avvenuto deposito del diniego del permesso di costruire richiesto, il quale veniva ritirato dalla società proprietaria dell’immobile e, ritenuto ingiusto, ingiustificato ed illegittimo, veniva impugnato.
I motivi dell’impugnazione sono più d’uno e rispettivamente:
- la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, in particolare l’art. 38, comma 3, della L.R. 12/2005 che prevede un iter procedimentale puntuale in termini di istruttoria e di formulazione di proposta di provvedimento;
- la violazione delle norme sull’interruzione del procedimento amministrativo che, secondo l’art. 38, comma 5, della L.R. 12/2005, può essere interrotto una sola volta;
- la violazione, ancora, delle norme sul procedimento amministrativo, in particolare del termine consentito entro il quale deve essere adottato il provvedimento di diniego del permesso di costruire.
Il comune, infatti, contravvenendo alle norme suesposte notificava il preavviso di diniego ben oltre i 60 gg. previsti dalla legge, contestava alla società ricorrente la carenza documentale senza interrompere il procedimento e farne richiesta di integrazione ed adottava il diniego del permesso di costruire oltre quindici giorno dal termine dell’istruttoria procedimentale.
Il provvedimento è stato ritenuto altresì portatore di vizi che ne inficiano la legittimità in quanto viola il principio di buona amministrazione (art. 97 Costituzione) che implica che l’azione dell’ente, nel perseguire l’interesse pubblico debba essere improntata a criteri di imparzialità e buon andamento.
Il provvedimento oggetto dell’impugnazione è risultato, inoltre, censurabile sotto l’aspetto della violazione del principio di adeguatezza istruttoria, al fine di rispettare il criterio del buon andamento. Lo svolgimento dell’istruttoria, infatti, è imposto per assicurare una completa e ponderata valutazione della situazione di fatto che si estrinseca nella motivazione.
Con il ricorso in oggetto viene richiesto al giudice amministrativo che si pronunci sulla illegittimità del provvedimento di diniego del permesso di costruire e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.