Il Comune non procede alla lustrazione: ottenuta la nomina di un commissario ad acta per inerzia della P.A.
La vicenda che ha occupato l’attività dello studio è inerente il mancato adempimento, da parte di un’amministrazione comunale, degli obblighi inerenti una convenzione di lottizzazione, nonché la mancata esecuzione del giudicato amministrativo ad essa riferito.
Il caso nasce con la stipula di una convenzione per l’attuazione di un piano di lottizzazione approvato dall’Ente: tra le clausole dell’accordo, si dava atto della necessità che il Comune procedesse all’attività di verificazione delle modificazioni oggettive intervenute nelle aree oggetto di lottizzazione (detta lustrazione), e ciò al fine di predisporre i necessari frazionamenti per l’attuazione dell’attività edilizia, con la conseguente coincidenza della situazione catastale con quella di fatto, nonché a quella di progetto.
Data l’inerzia della P.A., lo scrivente studio ha dapprima formalmente diffidato il Comune all’apertura del procedimento amministrativo volto agli adempimenti di cui alla convenzione e, successivamente, adito il Tribunale Amministrativo Regionale il quale, accogliendo il ricorso depositato per conto della società assistita, ha nominato un commissario ad acta per gli adempimenti de quo.
Il commissario nominato poneva in essere gli atti introduttivi del procedimento amministrativo volto alle operazioni di verifica e controllo della situazione di fatto; purtuttavia veniva comunicata l’avvenuta conclusione del procedimento, con una sbrigativa conferma dello stato dei luoghi con i documenti depositati presso gli uffici comunali, disattendendo uno dei principi cardine dell’attività della P.A, e cioè quello della necessaria partecipazione al procedimento amministrativo di coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.
Adìto di nuovo il Tar competente, si otteneva la nomina di un nuovo commissario ad acta il quale, in caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione, avrà l’obbligo di provvedere all’esecuzione della sentenza.
Nell’ambito di questo nuovo procedimento amministrativo, si è provveduto, pertanto, al deposito di rituale istanza di apertura del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/90 e s.m.i., affinchè vengano garantiti quegli istituti e precetti fondamentali, espressione di garanzia e tutela dei diritti e degli interessi della società istante, quali la comunicazione di avvio del procedimento, il diritto di accesso e di partecipazione, l’individuazione del responsabile del procedimento e dell’attività istruttoria, la conclusione del procedimento entro termini certi e con un provvedimento espresso; e ciò in applicazione dei criteri generali ai quali deve essere informata l’attività della P.A. di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento enunciati dall’art. 97 delle Carta Costituzionale.