Piano di Governo del Territorio, violazione in materia di fabbisogno di edilizia residenziale pubblica (ERP)
La violazione della normativa in tema di previsione del “fabbisogno locale” di edilizia residenziale pubblica inficia il piano urbanistico, nel quale tale elemento va annoverato tra gli standard urbanistici e costituisce elemento della pianificazione comunale.
Con la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008; commi 258 e 259 dell’art. 1) è stato introdotto l’elemento del fabbisogno di edilizia residenziale sociale come ulteriore standard urbanistico, rispetto a quelli annoverati dal D.M. 1444/1968.
La norma prevede infatti che “in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità e al valore della trasformazione”.
Non vi sono dubbi interpretativi di sorta sul fatto che sia stato inserito nell’ordinamento uno standard urbanistico ulteriore, rispetto a quelli già previsti nel D.M. 1444/1968, e che venga ricondotto alla pianificazione comunale il tema della localizzazione di aree da destinarsi all’E.R.P. e che ciò debba essere garantito dall’Ente locale titolare della potestà pianificatoria.
L’Ente, pertanto, nell’ambito della pianificazione, deve dotarsi di tutti gli elementi indispensabili alla determinazione delle necessità abitative a scopo sociale, prendendo debitamente in considerazione che tale valutazione incide direttamente anche sulla proprietà privata.
Infatti, a seconda della quota destinata all’E.R.P., calcolata sul complessivo fabbisogno abitativo del territorio, muta la quota di aree da destinarsi all’edificazione privata, con la conseguenza che all’aumentare dell’una si ha diminuzione dell’altra, e viceversa.
Assume particolare rilievo, quindi, nell’ambito della pianificazione urbanistica, la mancata previsione dello standard di edilizia sociale, elemento che deve essere garantito e la cui assenza, nel PGT impugnato, potrebbe determinare la pronuncia di illegittimità dello stesso per violazione e falsa applicazione della specifica normativa in materia.