L’atto in commento è un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Brescia al fine di ottenere la pronuncia di illegittimità del permesso di costruire con il quale veniva autorizzato un intervento edificatorio volto al recupero di un sottotetti ai fini abitativi.
Viene in particolare impugnato il permesso di costruire per violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 64 della L.R. 12/2005, in quanto l’intervento posto in essere si sostanzia in attività di demolizione e ricostruzione di un organismo differente per sagoma e volumetria rispetto a quello preesistente configurando una nuova costruzione e non una ristrutturazione edilizia; vengono inoltre assentite delle vedute ed un balcone in aperta violazione della normativa in materia di distanze tra fabbricati.
Configurando un’attività di ampliamento realizzato mediante demolizione e ricostruzione la fattispecie rientra nelle ipotesi di cui all’art. 49 della L.R. 12/2005 e pertanto l’attività edificatoria è svolta in totale difformità del titolo abilitativo.
Qualificando l’intervento edificatorio come ampliamento e, pertanto, come nuova costruzione vengono altresì violate le previsioni contenute nelle N.T.A. del PRG vigente nel comune in cui insiste l’immobile in tema di distanze dai confini, nonché le previsioni sancite dall’art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, in materia di distanze tra fabbricati, norma che postula una distanza minima inderogabile di metri 10.
Nel ricorso viene altresì formulata domanda di sospensiva degli effetti del permesso di costruire, viene chiesta la messa in pristino dello status quo ante, viene formulata richiesta di risarcimento del danno patito e patendo da quantificare in corso di causa.