Nota alla sentenza Corte di Appello di Brescia n. 1809/2023 – estinzione delle servitù di passaggio ex art. 1055 c.c.
La Sezione II Civile della Corte di Appello di Brescia si è recentemente pronunciata su un ricorso promosso da un privato – assistito dallo Studio Legale “Bruno Bianchi & Partners” – avverso una sentenza resa dal Tribunale di Cremona e volto all’ottenimento della riforma della stessa.
La questione dibattuta – di particolare rilevanza – attiene all’accertamento dell’avvenuta estinzione ex art. 1055 c.c. della servitù di passaggio costituita per contratto tra le parti per effetto della cessata interclusione del fondo di proprietà della convenuta, avendo quest’ultima realizzato un nuovo accesso allo stesso.
Il Tribunale di Cremona aveva rigettato la domanda di parte attrice in quanto, ad avviso del primo giudice, a causa della mancata indicazione nel contratto medesimo dello stato di interclusione dell’immobile – a cui l’accesso poteva in ogni caso essere garantito da altro fondo acquistato in data successiva all’atto costitutivo della servitù – non ricorrevano le condizioni per la costituzione di una servitù coattiva, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1055 c.c. alle servitù costituite volontariamente.
Con il ricorso proposto è stato eccepito che, diversamente da quanto statuito dal Tribunale di Cremona, sin dall’atto introduttivo le parti avevano allegato l’originaria e totale interclusione del fondo oggetto dell’atto di costituzione della servitù di transito gravante sul mappale di proprietà degli appellanti, ribadendo altresì l’inadeguatezza del diverso accesso dal fondo acquistato in data successiva.
Sulla scorta di ciò, è stato rilevato che in presenza dei presupposti di fatto per la costituzione della servitù coattiva e, in mancanza di un’espressa volontà di applicare le norme in materia di servitù volontaria, il carattere coattivo del vincolo deve presumersi pure se la servitù trova origine in un titolo contrattuale, a prescindere dalla mancata indicazione nel contratto dello stato di interclusione dell’immobile o dalla mancanza di volontà espressa delle parti di voler adempiere all’obbligo di legge.
Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza richiamata, “se è vero che le servitù volontarie sono convenzionali nel senso che trovano la loro fonte nel contratto o nel testamento, non è esatta la posizione inversa ossia che tutte le servitù convenzionali si indentificano con le servitù volontarie, giacché anche le servitù coattive possono essere costituite mediante contratto e non cessano, solo per questo, di essere coattive e di essere soggette al relativo regime giuridico” (Cass. 732/1969; Cass. 5053/2013).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte di Appello di Brescia ha ritenuto che in presenza delle condizioni di legge e, in difetto di prova contraria, la servitù convenzionalmente costituita deve ritenersi coattiva e, conseguentemente, il venir meno dello stato di fatto che ne aveva reso necessaria la costituzione ex lege ne determina l’estinzione ai sensi dell’art. 1055 c.c..
In definitiva, la Corte di Appello di Brescia ha accolto tesi difensiva prospettata dallo Studio Legale “Bruno Bianchi & Partners” con l’appello de quo e, per l’effetto, ha disposto la riforma della sentenza gravata dichiarando l’estinzione della servitù di passaggio costituita per atto convenzionale a favore della proprietà di parte appellata e gravante sul fondo di proprietà di parte appellante.