Nota professionale sentenza Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 100/2024 – il credito risarcitorio da occupazione sine titulo di un’area demaniale
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma si è recentemente pronunciato su un ricorso proposto da un privato – assistito dallo «Studio Legale Bruno Bianchi &Partners» – volto all’accertamento dell’illegittimità della pretesa creditoria vantata dall’Amministrazione comunale per indennizzi riferiti all’occupazione di area demaniale, nonché l’intervenuta prescrizione degli stessi.
La questione dibattuta – per la quale nel 2008 era stato esperito ricorso in opposizione alla cartella di pagamento (riferita alle annualità 2001-2006) con procedimento estintosi nel 2017 per mancata riassunzione a seguito della sospensione dovuta all’accertamento pregiudiziale circa la demanialità delle aree, a cui nel 2018 era seguita l’ingiunzione di pagamento oggetto della presente opposizione – si è posta nell’ambito della corretta applicazione dell’istituto della prescrizione, con particolare riferimento all’ambito di operatività in cui far rientrare il credito risarcitorio da occupazione sine titulo di un’area demaniale.
Quanto alla qualificazione della pretesa creditoria azionata dall’Amministrazione comunale, nelle proprie argomentazioni difensive si è sostenuto che, in caso di occupazione sine titulo di un’area demaniale, il soggetto occupante pone in essere un illecito extracontrattuale dal quale deriva in capo all’Amministrazione finanziaria un diritto di credito avente natura risarcitoria che si prescrive nel termine di cinque anni ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 1 c.c.; in mancanza di alcun atto interruttivo prima dell’ingiunzione di pagamento oggetto di causa, lo Studio ha quindi invocato – in forza del combinato disposto degli artt. 2043 e 2947 c.c. – la prescrizione del credito vantato dall’Amministrazione comunale resistente con riferimento a tutte le annualità indicate nell’ingiunzione di pagamento.
A sostegno di quanto articolato si è riportato quanto conclamato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo cui le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 17/11/2016 n° 23397). La decisione della Suprema Corte verteva sull’interpretazione dell’art. 2953 c.c. «con riguardo specifico all’operatività o meno della […] conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale» nelle fattispecie originate dalla notifica, nei confronti del cittadino, di «atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva» afferenti crediti statali sia di natura tributaria (Agenzia delle Entrate), che extratributaria (Inps, Inail, Comuni). Di fatto, la sentenza ha chiarito che la omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale non può concedere, all’atto in oggetto, di acquistare “efficacia di giudicato”, giacché i citati atti sono «espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A.». Per tale ragione, «l’inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dell’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale […] con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione».
Ebbene, è stato rilevato che la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del «titolo giudiziale divenuto definitivo» (sentenza o decreto ingiuntivo); mentre la cartella esattoriale, costituisce semplice atto amministrativo di autoformazione e pertanto è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Le argomentazioni suesposte sono state successivamente condivise dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza in esame che ha dichiarato prescritto il diritto di credito azionato dal Comune relativamente a tutte le annualità indicate nell’atto impositivo; invero, non essendo stato compiuto alcun atto interruttivo prima della notifica dell’ingiunzione di pagamento oggetto della causa, è stato riconosciuto il decorso del termine di prescrizione anche per i crediti non ancora prescritti alla data di notifica della cartella di pagamento.
Ad avviso del TSAP, il decreto di estinzione del giudizio di opposizione alla cartella di pagamento ha infatti eliminato l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2945, comma 2 c.c., senza incidere sull’effetto interruttivo istantaneo della medesima, comunque prodottosi. La prescrizione, dunque, si è interrotta con la notificazione della cartella di pagamento nel 2008, ma, a seguito dell’estinzione del giudizio di opposizione alla stessa, ha ripreso a decorrere dalla detta data, provocando l’estinzione del diritto per prescrizione visto il tempo trascorso fino alla notifica di ingiunzione di pagamento opposta.