Il T.A.R. di Milano si è recentemente pronunciato sul ricorso promosso da privati contro l’Amministrazione comunale – rappresentata e difesa dallo Studio Legale Bruno Bianchi &Partners – per l’annullamento dei provvedimenti recanti la chiusura e la conseguente archiviazione del procedimento SUAP attivato dai ricorrenti per la realizzazione di un nuovo insediamento logistico in variante al P.G.T. nell’area di loro proprietà. Con ricorso per motivi aggiunti la contestazione è stata estesa al decreto regionale di archiviazione del PAUR disposta in ragione dell’intervenuta chiusura da parte del Comune del procedimento relativo al medesimo centro intermodale in termini di illegittimità derivata dal provvedimento comunale.
La disamina della questione di diritto oggetto di approfondimento richiede di soffermarsi preliminarmente sulla vicenda sottoposta all’attenzione del T.A.R.. In particolare, i ricorrenti hanno contestato la legittimità provvedimento con cui il Responsabile del procedimento e Autorità procedente per la V.A.S. – sulla base delle precedenti delibere adottate dal Consiglio e dalla Giunta comunale – ha interrotto il procedimento nonché la competenza dello stesso ad adottare il provvedimento impugnato rientrante nella competenza della Conferenza dei Servizi.
A difesa dell’Amministrazione comunale, lo Studio ha rilevato che il SUAP non può operare a scapito degli interessi generali e, in primis, della corretta gestione del territorio del Comune con la conseguenza che, anche per ragioni di economia dell’iter amministrativo, il Responsabile del procedimento aveva correttamente verificato già a monte la non conformità del progetto proposto all’indirizzo politico dell’Ente e – nel prendere atto del disposto della deliberazione del Consiglio comunale di bocciatura della variante al P.G.T. necessaria ai fini della realizzazione dell’intervento nonché della successiva delibera di Giunta – ha adottato il censurato provvedimento di archiviazione dell’istanza de qua che ha peraltro reso superfluo l’esito della Conferenza di servizi di cui all’avviato procedimento di V.A.S..
Tali argomentazioni sono state condivise dal Collegio che, nel riconoscere la competenza del Consiglio comunale e della Giunta all’adozione degli atti censurati, ha rimarcato che, a fronte della volontà consiliare di non variare il P.G.T., il Responsabile SUAP non era tenuto a svolgere ulteriore attività istruttoria, né ulteriormente motivare la chiusura del procedimento risultando vincolata la reiezione dell’istanza. In tale contesto, veniva adottata correttamente la chiusura del procedimento di V.A.S. risultando comunque non realizzabile per incompatibilità con lo strumento urbanistico in quanto, nonostante l’intervenuta attivazione della Conferenza di Servizi, la competenza all’adozione del relativo provvedimento conclusivo spettava inequivocabilmente al Comune ai sensi dell’art. 14, comma 5 della legge n. 241/1990 secondo cui “[…] Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta […] la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l’effetto di rigetto della domanda […]”.
Parimenti, il Collegio non ha accolto le censure afferenti l’illegittimità dell’atto (atipico) di interruzione del procedimento e, in ossequio alle argomentazioni proposte dalla deducente difesa, ha condiviso che il diniego della variante al P.G.T. – quale evento endoprocedimentale definitivamente ostativo all’accoglimento dell’istanza del privato – ha legittimato l’adozione di un provvedimento semplificato consistente in una dichiarazione di chiusura e archiviazione che sta a significare la definizione del procedimento con atto dichiarativo della manifesta improcedibilità o infondatezza di cui all’art. 2, comma 1 della legge n. 241/1990[1].
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il T.A.R. di Milano ha provveduto a definire la controversia in oggetto respingendo il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti proposti dai ricorrenti in quanto sono state giudicate infondate le complessive censure articolate dai ricorrenti nei predisposti atti, riconoscendo legittimi i provvedimenti comunali recanti la chiusura e la conseguente archiviazione del procedimento SUAP, in variante al P.G.T. per la realizzazione di un nuovo insediamento logistico.
[1] Si rammenta che l’art. 2 della legge n. 241/1990 – rubricato “Conclusione del procedimento” – dispone che “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.