Nota professionale sentenza T.A.R. Lombardia (Milano) Sez. IV n. 414/2025: l’annullamento in autotutela del silenzio-assenso sulla richiesta di permesso di costruire

La sez. IV del T.A.R. Lombardia ha recentemente reso la sentenza n. 414/2025, pronunciandosi sul ricorso promosso da un privato – assistito dallo Studio Legale “Bruno Bianchi&Partners” – per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione comunale in relazione al procedimento avviato d’ufficio per l’annullamento del silenzio-assenso formatosi sulla richiesta di permesso di costruire ai sensi dell’art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 380/2001 nonché dell’atto conclusivo del procedimento de qua, adottato successivamente alla notifica del ricorso ed oggetto di impugnazione per motivi aggiunti.

Con particolare riferimento all’atto di annullamento del silenzio formatosi sulla richiesta di permesso di costruire, presentata ai fini della demolizione e ricostruzione con ampliamento del fabbricato residenziale di proprietà del ricorrente, la deducente difesa ha rilevato la manifesta illegittimità dello stesso in punto di motivazione dello specifico interesse pubblico per violazione dei principi che regolano l’autotutela a mente dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 nonché l’eccesso di potere in cui è incorso l’Ente comunale per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto ed erroneità della motivazione dedotta riguardo alla contestata correttezza ed esaustività della documentazione allegata alla pratica edilizia.

Al riguardo, è stato rammentato che l’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 contempla, quale presupposto indispensabile per l’annullamento d’ufficio dell’atto ritenuto illegittimo, la sussistenza di ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, le quali, come costantemente precisato dalla giurisprudenza amministrativa, non possono esaurirsi nel mero interesse al ripristino della legalità violata. Ed inoltre, per la giurisprudenza più autorevole, la motivazione del provvedimento, prevista normativamente dall’art. 3 della Legge n. 241/1990, costituisce uno dei principi cardine del procedimento amministrativo, cosicché la sua sostanziale omissione deve essere limitata alle sole ipotesi in cui l’esternazione delle ragioni risulti del tutto superflua.

Nel caso di specie, è stato contestato all’Amministrazione comunale di aver adottato il provvedimento limitandosi a richiamare un generico riferimento alla “tutela della sicurezza pubblica come argomentato nel parere del geologo incaricato dall’Amministrazione comunale” in riferimento alla violazione del Regolamento regionale 23.11.2017 n. 7 (Invarianza idraulica ed idrologica) che non può trovare riscontro nella fattispecie in concreta. Più specificatamente, l’erroneità della motivazione del provvedimento impugnato risulta fondata alla luce della situazione di fatto e dello stato dei luoghi esistenti, esaustivamente provati dalla documentazione richiesta ad integrazione della protocollata domanda di rilascio del permesso di costruire in merito all’inapplicabilità delle misure previste per la salvaguardia idraulica della zona ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. b) del Regolamento regionale n. 7 del 2017. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da controparte, è stato obiettato che le risultanze della verifica di fattibilità geologica a firma del tecnico incaricato dal Comune non possono assumere rilevanza nella fattispecie concreta in quanto basate sulle indicazioni riconducibili allo studio di aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica relativo alla variante generale del P.G.T., ancora in itinere alla data di adozione del censurato provvedimento.

Le tesi difensive articolate dallo Studio hanno trovato accoglimento nella pronuncia in esame che, dopo aver dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’originario ricorso promosso avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune attesa l’avvenuta conclusione del procedimento, ha dichiarato fondato il ricorso per motivi aggiunti per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto ed erroneità della motivazione dedotta.

In particolare, il Collegio ha condiviso che il Comune si è limitato ad affermare apoditticamente la violazione del predetto Regolamento regionale senza in alcun modo contestare i presupposti per l’applicabilità, nella specie, dell’art. 10, comma 3 lett. b) del Regolamento che ha reso superflua la redazione del progetto di invarianza idraulica; per altro verso, non sono state giudicate idonee a sorreggere il provvedimento le risultanze della verifica di fattibilità geologica rassegnate successivamente dal tecnico incarico dal Comune. Queste ultime, oltre a limitarsi a manifestare una piena non comprensibilità delle ragioni dedotte nella relazione di parte senza contestarne il contenuto, sono fondate sulla futura classificazione dell’ambito oggetto dell’intervento edilizio nell’ambito del procedimento di redazione del nuovo P.G.T., con conseguente assenza di prescrittività delle relative previsioni alla data di adozione del provvedimento avversato.

Sulla scorta di quanto sopra, in ossequio alle argomentazioni difensive proposte dallo Studio Legale “Bruno Bianchi&Partners”, il T.A.R. Lombardia ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, annullando per l’effetto il provvedimento impugnato.