Non appare legittima la richiesta di una destinazione urbanistica in qualche modo conforme agli abusi edilizi realizzati.
Tar Lombardia, Milano, Sezione II, 8 maggio 2012, n. 1278
La pronuncia in commento è stata resa in un giudizio di impugnazione della deliberazione di approvazione definitiva di un Piano di Governo del Territorio, con la quale il fondo del ricorrente veniva inserito fra le zone destinate all’agricoltura (confermando, peraltro, la precedente destinazione urbanistica del PRG), nonché veniva sottoposto a vincolo di elettrodotto e di fascia di rispetto stradale.
L’unico motivo di doglianza dell’esponente riguarda la presunta irrazionalità della scelta dell’amministrazione redigente il piano la quale, nel confermare la destinazione urbanistica in base alla previgente classificazione, sarebbe incorsa nel vizio di eccesso di potere per illogicità, incongruità di motivazione ed ingiustizia manifesta.
Deve rilevarsi che il ricorrente si duole, in particolare, del mancato accoglimento della propria osservazione al PGT con la quale chiedeva che all’area de quo venisse impressa una destinazione urbanistica “compatibile e coerente con la propria attività produttiva”.
Il Collegio evidenzia come gli immobili del ricorrente insistenti sul fondo, e realizzati per l’esercizio dell’attività di impresa, siano stati edificati in assenza di valido titolo edilizio, e la richiesta di una destinazione urbanistica che in qualche modo sia conforme agli abusi realizzati non appare legittima.
Sul punto viene richiamata una precedente sentenza della stessa sezione nella quale veniva evidenziato che “non appare né illogico né arbitrario che l’Amministrazione, nel confermare la vocazione agricola dell’area, abbia escluso di utilizzare lo strumento urbanistico quale improprio mezzo per realizzare una sorta di surrettizia sanatoria, che avrebbe finito così di fatto per eliminare l’abuso posto in essere dall’esponente”.
Sulla scorta dell’interpretazione della giurisprudenza dominante, alla quale aderisce il Collegio, la decisione di confermare la precedente destinazione agricola, è altresì coerente con le scelte volte a preservarne e salvaguardarne i valori naturalistici, nonché da necessità di tutela ambientale.
Non è, pertanto, illogica la scelta dell’Amministrazione di rigettare l’osservazione dell’esponente, né tale scelta può essere smentita dalla presenza di opere realizzate senza titolo, se questa è conforme sia agli indirizzi del Piano sia alla vocazione non edificatoria dell’area; per le suesposte ragioni il ricorso è stato respinto.