PEEP: il dies a quo del procedimento di determinazione dell’indennità corrisponde al momento dell’approvazione del piano di attuazione
Le deduzioni degli odierni appellanti, pur comprensibili sul piano umano (lamentando essi l’indefinita deminutio di valore dei suoli in loro proprietà a fronte di una contropartita economica che, in considerazione della non verde età degli interessati, potrebbe intervenire in un momento in cui sarà inidonea a costituire seria e concreta utilità), non valgono a superare il chiaro disposto dell’ultimo comma del citato art. 20 del d.P.R. nr. 327 del 2001, a mente del quale, qualora la dichiarazione di pubblica utilità sia implicita nell’approvazione di un piano esecutivo, il dies a quo del procedimento di determinazione dell’indennità corrisponde al momento dell’approvazione del piano di attuazione di questo.
Nel caso di specie, non risultano ancora decorsi i termini di legge (fissati in 25 anni) per l’approvazione del Piano di dettaglio del P.E.E.P. nel quale sono inclusi i suoli appartenenti agli istanti, e pertanto correttamente il primo giudice ha escluso la sussistenza di alcun obbligo di avviare il procedimento di determinazione dell’indennità.