Tar Brescia, Sezione I, 08 aprile 2010, n. 1515
“Un piano attuativo ormai scaduto, per la parte inedificata, può essere oggetto di nuova pianificazione più restrittiva da parte di un nuovo strumento urbanistico generale”; è quanto afferma il giudice amministrativo nella sentenza in commento.
Il comune resistente aveva negato il permesso di costruire ad una società, la quale chiedeva di completare l’edificazione oggetto di una convenzione urbanistica scaduta nelle more di adozione del Piano di Governo del Territorio, motivando il diniego nel mancato completamento delle opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione.
Il G.A. dichiara improcedibile il ricorso in quanto l’adozione del PGT fa cadere l’interesse ad una pronuncia in merito, perché l’edificazione può ormai avvenire unicamente nel rispetto della nuova disciplina urbanistica.
La discrezionalità urbanistica può subire limitazioni derivanti dalla conformazione del suolo che si sia stabilizzata in seguito a trasformazione in concreto dei luoghi; vi è, cioè, conformazione dello strumento urbanistico se vi è stata anche edificazione, e purchè tale edificazione abbia ormai tracciato indelebilmente e stabilmente le caratteristiche dell’area.
In assenza di significativi indici di conformazione il pianificatore rimane libero di ridisegnare la superficie inedificata e non incontra ostacoli nella modifica della disciplina urbanistica.
Pertanto le modifiche introdotte nel Piano di Governo del Territorio prevalgono sulle situazioni in itinere e l’avvenuta scadenza del piano di lottizzazione affievolisce le aspettative edificatorie; una volta decorso il termine di validità del piano senza che le opere di urbanizzazione, ancorchè incomplete, consentano l’ultimazione della parte restante tramite il riempimento degli spazi vuoti secondo le linee del piano stesso, il proprietario è esposto alla soggezione delle nuove scelte urbanistiche dell’amministrazione.
Dott.ssa Loretta Davanzo