Pur essendo fisiologico, nella redazione del Documento di Piano, il rinvio degli aspetti di dettaglio alla pianificazione attuativa, è tuttavia in sede di determinazione degli ambiti di trasformazione che devono essere precisate le caratteristiche che in concreto dovrà assumere la Rete Ecologica
Commento a Sentenza Tar Milano, 27 febbraio 2015, n. 576
Prosegue l’esame della sentenza del Tribunale Amministrativo di Milano con la quale è stato annullato il Piano di Governo del Territorio del Comune di Segrate; in particolare, con il secondo motivo di ricorso, vengono articolate numerose censure inerenti la realizzazione della connettività ecologica in ambito locale.
Secondo le argomentazioni svolte dai ricorrenti la tavola A21 del Documento di Piano, recante l’individuazione della Rete Ecologica Comunale, reca alcune incongruenze; inoltre, dalla lettura complessiva degli atti di piano, risulta il sostanziale rinvio delle scelte concernenti la REC alla pianificazione attuativa.
Con l’unica difesa comunale sul punto viene affermato da parte resistente che i corridoi in questione non fanno parte della Rete Ecologica Regionale (infrastruttura prioritaria), bensì della REC; affermazione non condivisa dal Tar secondo il quale la circostanza che non sia interessato il tracciato dell’infrastruttura regionale primaria non elide di per sé l’illogicità e il difetto di istruttoria ravvisabili con riferimento alle previsioni elaborate a livello comunale.
Dopo una breve disamina dell’apparato normativo che disciplina la materia della rete ecologica regionale, viene rilevato dal Collegio giudicante che con la D.G.R. 26/11/2008, n. 8/8515 vengono dettate le “Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali”.
Nel paragrafo 2 del documento allegato alla medesima, è prevista l’articolazione della RER in un livello regionale, un livello provinciale e un livello comunale; le Reti Ecologiche Comunali sono poi disciplinate al paragrafo 5; in particolare, al punto 5.1 si indicano le modalità per la realizzazione dei progetti di rete ecologica, i quali devono definire le “concrete azioni” per l’attuazione del progetto di rete ecologica, nonché precisare gli strumenti necessari a garantire la sostenibilità economica degli interventi (mediante il ricorso a meccanismi perequativi, a compensazioni o a convenzioni).
Rileva al riguardo il Collegio che dall’esame della predetta Tavola A21 risulta effettivamente la mancata individuazione di un “varco da deframmentare” in corrispondenza del punto di collegamento tra due corridoi senza ulteriori precisazioni in merito alle modalità con cui tale attraversamento dovrebbe avvenire.
Previsioni che appaiono al Giudice manifestamente irragionevoli ed evidenziano un difetto di istruttoria, poiché non vengono indicate le azioni concrete ed effettive per la realizzazione della prevista connettività ecologica, tali da superare le rilevate criticità, e non è comprovata la reale fattibilità dei corridoi.
Il pianificatore comunale anziché individuare immediatamente il corridoio ecologico, ha introdotto una previsione di contenuto generico e indeterminato, che rinvia ogni determinazione alla fase di attuazione degli ambiti di trasformazione e non consente di stabilire né quali debbano essere in concreto le caratteristiche della REC, né in che modo debbano essere superate le criticità sopra evidenziate.
Tale scelta di rinvio operata dal Documento di Piano è illegittima non essendo coerente con la natura stessa dello strumento che, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005 – pur non avendo valenza prescrittiva in ordine al regime giuridico dei suoli – reca l’inquadramento strategico delle scelte generali operate dalla pianificazione comunale.
Pur essendo dunque fisiologico, sancisce il Collegio, che nella redazione del Documento di Piano, sia consentito un rinvio degli aspetti di dettaglio alla pianificazione attuativa, è tuttavia in sede di determinazione degli ambiti di trasformazione che devono essere precisate le caratteristiche in concreto che la REC dovrà assumere, prevedendo le necessarie azioni attuative e assicurandone la fattibilità.
Il secondo dei motivi di ricorso è stato, pertanto, accolto in quanto “il rinvio al piano attuativo di determinazioni inerenti le caratteristiche in concreto che la REC dovrà assumere non garantisce la possibilità del reperimento di soluzioni alternative, laddove le criticità dovessero risultare, in quella sede, non superabili”.