Il P.G.T. approvato oltre il termine non comporta l’inefficacia degli atti assunti
Tar Lombardia, Milano, Sezione II, 3 novembre 2010, n. 7508
Oggetto della pronuncia è la deliberazione di approvazione di un piano di governo del territorio assunta oltre il termine previsto dall’art. 13, comma 7, della L.R. 12/2005, e cioè oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.
La censura oggetto di ricorso non trova accoglimento presso il T.A.R., nonostante il Comune non abbia effettivamente rispettato il termine previsto e questo perché il Collegio ritiene di non poter accedere ad una interpretazione letterale della norma, avendo la stessa natura sostanzialistica.
La sanzione dell’inefficacia degli atti assunti, sostiene il Collegio, non è riferibile alla previsione contenuta nella prima parte della norma (inosservanza del termine di 90 giorni), che solo incidentalmente è collocata in quella parte di testo, ma a quanto stabilito nella seconda parte della disposizione, e cioè alla violazione “dell’obbligo di decidere sulle osservazioni e di apportare agli atti del P.G.T. le conseguenti modificazioni”.
La soluzione è rinvenuta nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa, posto dall’art. 97 della Costituzione, il quale verrebbe violato e contrastato se la ratio dell’art. 13 della L.R. 12/2005 fosse fondata sull’esigenza di dettare una rigida tempistica procedimentale ai fini acceleratori correlata alla mera violazione del termine previsto dal comma 7.
Qualora si ritenesse che “all’inutile scadenza del termine entro il quale il Consiglio Comunale deve decidere sulle osservazioni consegua la perdita di efficacia del provvedimento di adozione del P.G.T. … l’attività amministrativa precedentemente esercitata verrebbe posta nel nulla, con conseguente obbligo per l’amministrazione di rinnovare l’intero procedimento, il tutto in contrasto con il principio di economicità oltre che con la ratio acceleratoria sottesa alla norma”.
La lettura in senso conforme alla Costituzione della legge regionale consente, pertanto, di ritenere l’inefficacia degli atti una sanzione dettata non a tutela di adempimenti formali, come il mero rispetto della tempistica procedimentale, ma a tutela di esigenze sostanziali che emergono nell’ipotesi in cui il P.G.T. sia approvato in assenza di una decisione sulle osservazioni o non recepisca le osservazioni accolte.
Tale linea interpretativa di carattere sostanzialistico può essere applicata anche alla seconda parte del comma 7, relativo alla violazione dell’obbligo di adeguare il documento di piano alle incompatibilità ravvisate dalla Provincia in sede di parere di compatibilità con il proprio P.T.C.P. ed al comma 4, che sanziona con l’inefficacia degli atti il mancato rispetto del termine per il deposito nella segreteria comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, dovendo ritenersi il termine in commento meramente ordinatorio.