Sul potere di rappresentanza processuale del Sindaco
Nota a Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 26 marzo 2013, n. 1700
Il Consiglio di Stato nel giudizio in esame ha rigettato l’eccezione concernente l’inammissibilità dell’appello per mancata produzione dell’autorizzazione della Giunta Municipale, prevista per evitare possibili “abusi”.
Veniva infatti eccepito dall’azienda appellata che l’impugnazione fosse inammissibile per illeggibilità della firma del Sindaco nella procura ad litem rilasciata al difensore e per mancata allegazione della delibera di Giunta con la quale veniva affidato l’incarico di difesa giudiziale dell’Ente.
Osserva il Collegio che l’illeggibilità della firma e la carente indicazione del nominativo del Sindaco non determina l’invalidità della procura, ben potendo essere accertata senza difficoltà la persona fisica che riveste pro-tempore detta qualità, in quanto dato di pubblico dominio.
Si deve inoltre segnatamente rilevare che il potere di rappresentanza del Sindaco, disciplinato dall’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si articola nella rappresentanza politica o istituzionale, nella rappresentanza giuridico-legale e, per quanto interessa ai fini della presente nota, la rappresentanza in giudizio.
La rappresentanza in giudizio deve essere intesa come legittimazione ad agire o a resistere alle liti; il problema che viene in rilievo è l’individuazione dell’organo deputato ad autorizzare a resistere o ad agire in giudizio, a conferire procura alle liti o a procedere per la transazione della stessa.
In materia di tutela degli interessi dell’Ente Comunale, quindi, osserva la sentenza in commento che “a partire dall´art. 36 comma 1, l. 8 giugno n. 142 del 1990, recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali, compete esclusivamente al Sindaco il potere di conferire al difensore del Comune la procura alle liti, senza alcuna necessità di autorizzazione della Giunta municipale”.
Compete al Sindaco, ai sensi del citato testo Unico degli Enti Locali, il potere di conferimento della procura alle liti al difensore e ciò senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione dell’organo esecutivo in quanto “la titolarità esclusiva del potere di rappresentanza processuale del Comune è conferita direttamente dalla legge all’organo monocratico”.
E’ dunque il Sindaco l´organo che rappresenta l’Ente in giudizio e colui il quale ha il potere di conferire la procura al difensore, senza che occorra alcuna delibera di autorizzazione alla lite da parte della Giunta, fatto salvo il caso che lo Statuto la richieda espressamente.