L’art. 907 del Codice Civile ha la finalità della salvaguardia dell’igiene e della sicurezza pubblica, così da assicurare aria e luce in quantità sufficiente agli immobili
Commento a Cassazione Civile, Sezione II, 11 giugno 2013, n. 14652
Nel contraddittorio instauratosi tra due vicini, risolto con la sentenza in commento, gli attori in primo grado lamentavano che la convenuta avesse realizzato una tettoia ed un vano sottostante le finestre di proprietà degli stessi, in violazione dell’art. 907 del Codice Civile sulle distanze delle costruzioni dalle vedute, nonché l’abusiva costituzione di vedute nel cortile attraverso delle aperture nel muro di confine.
La convenuta eccepiva che la tettoia esisteva sin dal 1951 e che le aperture erano state di recente solo ristrutturate.
Il tribunale adìto accoglieva in parte la domanda attorea condannando la convenuta ad eliminare il manufatto edificato sino a raggiungere la distanza di mt. 3,00, così come stabilito dall’art. 907 del Codice Civile, dalla veduta soprastante esercitata da controparte.
Veniva proposta impugnazione dalla convenuta in primo grado lamentando che il giudice di prime cure avesse omesso di considerare che, dato lo spessore della muratura su cui insisteva la veduta, non era consentita una comoda inspectio né prospectio; l’appello veniva rigettato.
La proposizione del ricorso per cassazione, rigettato sul punto, ha consentito alla Suprema Corte di operare una disamina in tema di interpretazione dell’articolo 907 C.C.
Le vedute, chiariscono i Giudici, “implicando il diritto ad una zona di rispetto, che si estende per tre metri in direzione orizzontale della parte più esterna della veduta e per tre metri in verticale rispetto al piano corrispondente alla soglia della veduta medesima, comporta che ogni costruzione che venga a cadere in questa zona è illegale e va rimossa”.
Inoltre, “per effetto delle limitazioni previste dall’art. 907 del Codice Civile, a carico del fondo su cui si esercita una veduta, sia che le vedute siano state aperte jure servitutis, sia che vengano esercitate jure proprietatis, deve osservarsi un distacco di metri tre in linea orizzontale dalla veduta diretta, ed eventualmente anche dai lati della finestra da cui si esercita la veduta obliqua, e, in stretta correlazione strumentale con le limitazioni cui tendono i primi due commi dell’art. 907 cit., deve osservarsi analogo distacco anche in senso verticale per una profondità di tre metri al di sotto della soglia della veduta“.
Si dice sostanzialmente che al titolare della veduta è riservata la completa e piena visione del fondo confinante, non solo i benefici di aria e di luce, giacché la veduta consiste nell’inspicere e nel prospicere sul fondo altrui comprese tutte le utilità apportate all’immobile su cui è aperta.
Chiarisce ulteriormente la Corte di Cassazione che, in ipotesi di nuova costruzione, l’obbligo della distanza sancito dall’art. 907 C.C., va osservato in ogni caso, senza distinguere tra costruzioni in aderenza o in appoggio, in quanto la lettera della norma pone un divieto assoluto, la cui violazione è realizzata dal mero fatto che la costruzione sia a distanza inferiore a quella stabilita.