In assenza della realizzazione di nuove volumetrie e di altre opere strutturali non si ha mutamento di destinazione d’uso del vano preesistente.
Note a Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4630/2013 R.G. del 23 aprile 2013, depositata in data 17 settembre 2013.
Nell’ambito della fattispecie che sovviene in considerazione, gli appellanti hanno impugnato la statuizione pronunciata a definizione del primo grado di giudizio, che aveva sostanzialmente ritenuto legittimo l’ordine di demolizione di opere abusive (consistenti nella creazione di due vani ulteriori, di cui uno destinato a servizio sanitario, in luogo dell’unico box preesistente) qualificandole come interventi di ristrutturazione edilizia – quindi necessitanti di permesso di costruire – avendo condotto ad un organismo edilizio diverso dal preesistente, con aumento delle unità immobiliari.
Tanto premesso, il Supremo Consesso amministrativo, diversamente opinando rispetto ai giudici di prime cure, ha ritenuto che, in assenza di nuove volumetrie e di altre opere strutturali comportanti una modificazione del fabbricato realizzato rispetto al previsto, deve escludersi che ciò possa integrare un mutamento di destinazione d’uso del vano preesistente che possa essere qualificato come urbanisticamente rilevante.
Pertanto, sulla scorta del decisum in esame, la realizzazione di un ripostiglio e di servizi igienici nel garage, non assurge a variante essenziale, bensì sostanziandosi quale inserimento di elementi funzionali compatibili con la destinazione del box, ricondotti alla manutenzione straordinaria di cui all’art.3, lett. b) del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, afferente alle opere ed alle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti – anche strutturali – degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici.
Conseguentemente, gli appellanti, potranno ottenere l’accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001.