Distanze dalle costruzioni: requisiti del “basso fabbricato” ai fini della derogabilità in sede regolamentare.
Nota a Cassazione, II Sezione Civile, n. 20713, del 22 novembre 2012
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte si sofferma sulla applicabilità ai c.d. “bassi fabbricati” della disciplina in materia di distanze legali.
La corte di merito aveva escluso la possibilità di derogare alle norme in materia di distanze dai confini, così come previsto dalle N.T.A. comunali, sul presupposto che l’autorimessa elevata dai ricorrenti non potesse essere qualificata come “basso fabbricato” in quanto “facente corpo unico con il piano cantinato” tale da doversi ritenere che la costruzione è stata voluta e realizzata come un’unica cosa e non come due entità collegate.
Per i giudici di merito, in definitiva, per escludere la sussistenza di un “basso fabbricato”, ciò che rileva è la “unità strutturale della costruzione”, concetto che la Corte di Cassazione ha ritenuto essere “claudicante” in quanto non trova richiamo alcuno nelle N.T.A. le quali si limitano ad indicare, oltre alle dimensioni del “basso fabbricato”, la sua destinazione ad autorimessa o locali accessori, nonché la sua espressa vincolatività a tale uso nel titolo edilizio.
Infatti le norme regolamentari non fanno cenno alcuno al concetto di unitarietà tra costruzione principale e costruzione accessoria (il basso fabbricato in questione) e ciò non può risultare irrilevante.
In sostanza, ciò che rileva è che la costruzione accessoria (autorimessa o locale) sia effettivamente vincolata in base alla concessione edilizia e che rispetti le dimensioni dettate dalla norma regolamentare, ben potendo unirsi alla costruzione “principale”.