Recupero sottotetti e art. 9 D.M. n. 1444/1968
Tar Lombardia, Milano, 4 aprile 2012 n. 1002
Secondo il Tar Lombardia l’art. 9 del D.M. 1444/1968 va rispettato anche nel caso di interventi di recupero del sottotetto.
Il giudice amministrativo richiama, a tal proposito, la sentenza della Corte Costituzionale 19 maggio 2011 n. 173 secondo cui l’art. 64, comma 2, della l.r. Lombardia n. 12/2005 deve interpretarsi nel senso che esso consente la deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, fatto salvo il rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati, essendo quest’ultima materia inerente all’ordinamento civile e rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 232 del 2005).
Si rileva nella sentenza in epigrafe che, alla luce di detto principio, l’Amministrazione comunale aveva legittimamente qualificato l’intervento oggetto del caso quale nuova costruzione e non quale ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, essendo incontestato il mutamento della sagoma del fabbricato, con ciò annullando in autotutela il titolo edilizio maturato con denuncia di inizio attività avente ad oggetto la realizzazione di lavori di ristrutturazione edilizia e di recupero di un sottotetto (presupponendo, appunto, la violazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 e il mancato rispetto della sagoma del fabbricato preesistente).
Non è possibile invocare, a tal proposito, come fatto dal ricorrente, la previsione di cui all’art. 27, comma 1, lettera d) ultimo periodo della l.r. n. 12/2005 così come interpretato dall’art. 22 della legge n. 7/2010 (ai sensi del quale la ricostruzione dell’edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma). Essa è stata, infatti, dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 novembre 2011 n. 309 nella parte in cui, appunto, esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione.
Tale pronuncia di incostituzionalità – precisa il Tar – è certamente applicabile al caso di specie in quanto l’efficacia delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una norma incontra il solo limite dei rapporti esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l’ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto, laddove il rapporto in questione, insorto in conseguenza dell’annullamento in autotutela della d.i.a., è lungi dall’essere esaurito.
Inoltre, non assume rilievo la circostanza che il titolo edilizio si fosse perfezionato in epoca antecedente la pronuncia di illegittimità costituzionale, avendo l’amministrazione inciso sulla sua validità mediante il potere di autotutela.