Le norme che disciplinano lo spazio intermedio tra costruzioni non possono derogare a quelle sulle distanze.
Con la sentenza n. 22081 depositata il 25 ottobre 2011 la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sulla questione delle distanze tra edifici, ribadendo la propria adesione al consolidato orientamento secondo il quale l’applicazione delle norme sulle distanze tra edifici sono inderogabili e vanno applicate a prescindere dalla destinazione dello spazio intermedio.
Il caso concreto riguarda la costruzione di un muro a ridosso della proprietà del vicino approfittando del fatto che tra i due edifici vi era un cortile.
In concreto, il proprietario di un fondo conveniva un giudizio il proprietario del fondo confinante per sentirlo condannare alla demolizione della costruzione realizzata dal convenuto a distanza illegale dal confine.
Il convenuto, nel resistere, sosteneva la legittimità della costruzione ai sensi dell’art. 7 n. 4 NTA. Il Tribunale rigettava la domanda che veniva però accolta in sede di gravame sulla base del fatto che l’immobile era stato edificato a distanza illegale dal confine laterale prescritto dall’art. 7 n. 5 NTA.
Nel proporre ricorso per cassazione, il proprietario del fondo costruito a distanza illegale, affermava “la mancata applicazione dell’art. 43 REC, il quale detta una disciplina specifica relativamente agli spazi interni chiusi e in particolare ai cortili, che deroga all’art. 7 n. 5 NTA del piano di fabbricazione, tenuto conto che fra l’immobile realizzato dal ricorrente e quello dell’attore esiste uno spazio interno costituente cortile: la costruzione di esso era rispettosa di quanto previsto da tali disposizioni; in relazione a una corte urbana non è prospettabile la distanza fra confine interno e confine laterale”. La Corte ha rigettato il ricorso ed ha condannato il ricorrente alla demolizione del manufatto, confermando l’orientamento giurisprudenziale in materia, in base al quale “le norme sulle distanze tra le costruzioni, integrative di quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti e non trovano deroga con riguardo alle prescrizioni sulle dimensioni dei cortili le quali, siccome rivolte alla disciplina dei rapporti planovolumetrici tra le costruzioni e gli spazi liberi adiacenti prescindendo dall’appartenenza di essi ad un unico o a più proprietari, non costituiscono norme integrative di quelle codicistiche in materia di distanze tra costruzioni (che si riferiscono alle costruzioni su fondi finitimi) e, pertanto, non possono escludere l’applicazione delle norme specificatamente dirette alla disciplina di tali distanze”.