La ricostruzione su ruderi non è ristrutturazione ma nuova edificazione.
La giurisprudenza afferma costantemente che l’intervento edilizio di ristrutturazione edilizia presuppone, come elemento indefettibile, la preesistenza, al momento in cui si chiede la concessione, di una fabbricato da ristrutturare, dotato di murature perimetrali, di strutture orizzontali e della copertura ritenendosi di conseguenza esclusa dal concetto di ristrutturazione la ricostruzione su ruderi la quale va invece assimilata a nuova edificazione (Cons. Stato, V, 26.09.1995 n. 1354; V, 04.11.1994 n. 1261)
Nel caso in esame, in cui è pacifico che dell’edificio preesistente non è rimasto alcun elemento essendo la costruzione crollata, si è in presenza di una nuova edificazione; in ogni caso l’intervento determina una trasformazione dell’edificio a suo tempo insistente nell’area con aumento di superficie e cambio d’uso da superficie accessoria a superficie abitativa con alterazione dei profili, altezza, prospetti.