Sulla modalità di calcolo della volumetria ai fini del rilascio di un’ulteriore concessione edilizia
Nota a Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 28 maggio 2012, n. 3120
La pronuncia in esame è stata resa a seguito dell’impugnazione della sentenza del Tar con la quale veniva respinto il ricorso, per l’annullamento del parere negativo al rilascio di una seconda concessione edilizia, in quanto “la cubatura realizzabile sul comparto è stata utilizzata completamente”.
La vicenda è relativa alla questione della eventuale ulteriore edificazione ed alle modalità di calcolo della volumetria al momento del rilascio del successivo titolo abilitativo.
Laddove l’intera volumetria realizzabile sia stata raggiunta (nel caso concreto addirittura superata) ancora prima della richiesta di una nuova concessione, non può in alcun modo derogarsi alle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico, il quale è notoriamente volto a regolare l’uso del territorio comunale conformemente, coerentemente ed adeguatamente, rispetto agli interessi pubblici considerati dall’amministrazione comunale, nell’esplicazione della propria ed esclusiva discrezionalità pianificatoria.
Il Collegio rileva come la giurisprudenza abbia già stabilito che “un’area è suscettibile di ulteriore edificazione soltanto nel caso in cui la costruzione già realizzata non esaurisca la volumetria già consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell’ulteriore concessione edilizia”.
Tale principio è stato ulteriormente precisato nel senso che il calcolo, da effettuarsi al momento del rilascio del successivo titolo, debba essere operato detraendo dalla cubatura richiesta quella del fabbricato preesistente, in tal modo determinando se esista un’ulteriore volumetria assentibile.
Inoltre, sempre secondo l’opinione di consolidata giurisprudenza, ogni area è idonea ad esprimere una propria cubatura, la quale non deve essere maggiore di quella consentita dalla legge e dallo strumento urbanistico, il quale regola la densità di edificazione espressa negli indici di fabbricabilità.
Il diritto ad edificare, che inerisce alla proprietà dei suoli nei limiti stabiliti dalla legge e dal pianificatore comunale, è conformato dagli indici di edificabilità ed entro i confini di questi; deve pertanto essere verificato, al momento del rilascio dell’ulteriore titolo, se l’immobile precedentemente realizzato non esaurisca l’intera volumetria assentibile e se residui una volumetria aggiuntiva di cui si chiede la realizzazione.
Conclude la sentenza in commento ricordando che l’Adunanza Plenaria (n. 3/2009) ha sottolineato che “dal provvedimento edilizio abilitativo, il cui rilascio definisce le potenzialità edificatorie di un fondo, sorge un vincolo di asservimento per cui, una volta esaurite le potenzialità edificatorie imposte dalla normativa urbanistica, le restanti parti del fondo sono sottoposte ad un regime di inedificabilità <<ope legis>>”.