In base all’articolo 16 del Testo Unico sull’edilizia, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un duplice contributo, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, fatta eccezione per i casi di espresso esonero dagli stessi.
Tale norma riprende l’articolo 1 della legge n. 10/1977 sancendo il principio di attribuzione al privato di costi dell’urbanizzazione connessa ad interventi edilizi. Originariamente l’onerosità degli interventi edilizi era regolata dal Testo Unico sulla finanza R.D. n. 1175/1931; solo con l’entrata in vigore della “legge ponte”, n. 765/1977, è stato sancito il presupposto del rilascio di ogni titolo edilizio consistente nell’urbanizzazione dell’area, esistente o programmata dal Comune entro il triennio, oppure, in mancanza, da realizzarsi o quanto meno economicamente da compensarsi da parte del privato contemporaneamente all’intervento edilizio.
Secondo il vigente T.U.Ed. (artt. 3,10 e 22), il contributo è dovuto nei seguenti casi:
- nel rilascio del permesso di costruire, salvo i casi di permesso di costruire rilasciato in alternativa alla prescritta DIA;
- nei casi in cui la DIA possa venire, a richiesta, a sostituire il permesso di costruire;
- nei casi per i quali le Regioni a statuto ordinario stabiliscano l’obbligo del permesso di costruire in luogo della DIA, con i conseguenti contributi.
Per quanto riguarda l’intervento diretto, senza intermediazione del piano attuativo, la giurisprudenza ritiene che si tratti di contribuzione assimilabile all’abrogato contributo di miglioria generica, in quanto compensativo nei confronti del Comune delle spese che questi sostiene per la costruzione delle opere di urbanizzazione e l’ampliamento e adeguamento delle medesime in relazione all’intero insediamento e non solo al lotto specifico nel quale si interviene.
Il contributo di urbanizzazione si divide in primaria e secondaria:
- gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ad interventi di strade residenziali, spazi di sosta, parcheggi, fognatura, rete idrica, distribuzione elettrica ecc…
- gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ad asili nido, scuole dell’obbligo, mercati di quartiere, chiese ecc…
Il giudice competente per il contenzioso in materia di contributi è il giudice amministrativo, così come specificato dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 80/1998.
Trattandosi di una materia in cui rientrano questioni di diritto soggettivo, l’azione non è soggetta a brevi termini di decadenza prescritti per l’azione avanti al giudice amministrativo, ma al termine decennale ordinario di prescrizione.