Il limite di edificabilità dei terreni non inquinati compresi in aree soggette a bonifica
Nota a Consiglio di Stato sentenza nr. 4454, depositata in data 04/09/2013.
Il ricorso in commento concerne le censure mosse dall’appellante Amministrazione comunale di Trento avverso le statuizioni del TRGA di accoglimento del ricorso di primo grado, relative all’adozione della variante al PRG di riqualificazione ambientale ed urbana dell’Ente.
In particolare, l’attuale appellata aveva acquistato un compendio fondiario inedificato, situato all’interno di una più vasta aria inquinata, oggetto di un programma integrato di riqualificazione ambientale ed urbanistica.
A seguito della variante di riqualificazione, anche l’area di proprietà dell’appellata, pur non necessitando di interventi di bonifica, era stata inserita all’interno della zona da riqualificare, rimanendo pertanto vincolata agli stessi limiti temporanei di inedificabilità a cui erano stati assoggettati i terreni inquinati compresi nel perimetro.
Il Comune infatti secondo una logica unitaria di sviluppo, aveva previsto la possibilità di edificazione a mezzo di un unico piano attuativo, la cui approvazione era subordinata al completamento delle opere di bonifica delle aree inquinate.
Tale previsione, pregiudicante gli interessi dei proprietari dei terreni non inquinati, era stata oggetto di ricorso da parte dei medesimi.
In sede di impugnazione secondo l’Amministrazione appellante, la scelta di inserire anche questi terreni non inquinati all’interno di un’unica pianificazione attuativa, rispondeva alle esigenze di discrezionalità potestativa pianificatoria garantite al Comune, nel rispetto dell’interesse pubblico alla tutela della salute e dell’ambiente, ed in conformità al principio di precauzione insito nel T.U. Provinciale dell’Ambiente che legittima ed impone la bonifica dell’intero sito prima di procedere a qualsiasi attività edificatoria.
Secondo I Giudici l’accorpamento dei suddetti terreni all’interno di un unico comparto edificatorio, risponde concretamente alle necessità di riqualificazione urbana e di sviluppo perseguite dal Comune e, pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta della Società appellata di sottrarsi all’obbligo di attendere la bonifica dell’intero sito, e di procedere quindi immediatamente all’utilizzo edificatorio della sua proprietà.
La scelta unitaria operata dal Comune, oltre ad essere logica e razionale, trova giustificazione nelle disposizioni contenute nel T.U. delle leggi provinciali ambientali che prescrive il divieto di edificazione fino al completamento della bonifica. Tale previsione, come riconosciuto anche dal TRGA “si applica direttamente e con immediata forza precettiva”, ed ammette la possibilità che lo strumento comprenda, nel divieto, anche porzioni contigue a quelle contaminate.
Il Consiglio ritiene che il potere di pianificazione urbanistica del territorio “non è limitato alla disciplina della possibilità e dei limiti edificatori delle destinazioni delle zone del territorio; al contrario deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che va al di là della disciplina coordinata dell’edificazione dei suoli in modo da realizzare finalità più complessive, connesse a quello che è il concetto cardine dell’urbanistica e cioè la regolazione di tutti gli aspetti dell’uso del territorio”.
L’urbanistica allora è da intendersi non solo come “coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà”, o come “mezzo di restrizione dei diritti dominicali”, ma come “intervento degli enti esponenziali in relazione allo sviluppo complessivo ed armonico del territorio”.
Lo sviluppo è determinato quindi dal coordinamento delle potenzialità edificatorie con la predisposizione dei luoghi e la tutela di particolari esigenze legate ai valori ambientali e paesaggistici, alla conservazione della salute ed ai bisogni economici-sociali della comunità, secondo delle direttive adottate in autodeterminazione dagli organi competenti ed applicabili direttamente sul territorio così da ottenere una tutela concreta ed efficace di questi complessivi valori.
Stante anche l’orientamento Giurisprudenziale in materia, che riconosce all’Amministrazione ampia valutazione discrezionale, sostanzialmente insindacabile nel merito, i Giudici hanno riconosciuto nella suddetta variante urbanistica di riqualificazione dell’area la volontà di dare concreta attuazione a questi valori.