Confermato dalla Corte Costituzionale l’obbligo di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica i piani urbanistici attuativi
Nota a Corte Costituzionale, 29 marzo 2013, n. 58
La pronuncia emarginata offre l’occasione per tornare sull’argomento Valutazione Ambientale Strategica e sottoposizione alla stessa di piani e programmi nella fase di elaborazione e di adozione per l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale.
La questione di legittimità costituzionale risolta dalla Consulta è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all’articolo 40, comma 1 della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, il quale sottraeva alla valutazione ambientale strategica tutti i piani urbanistici e gli accordi di programma “nel caso in cui non contengano un progetto o un intervento assoggettato a VIA a prescindere dalla sottoposizione a VAS del piano sopraordinato”.
Secondo la tesi dell’Avvocatura dello Stato l’art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, al contrario, prevederebbe la VAS in un insieme più ampio di casi, e ciò in attuazione della Direttiva Europea n. 2001/42/CE, e poiché la materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è di competenza esclusiva dello Stato, ciò lederebbe tale competenza.
Nel ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata, la Corte afferma tre importanti principi.
Nel ribadire che la VAS rientra nella materia dell’ambiente e quindi di competenza esclusiva dello Stato, chiarisce anche che “interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cu essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione.”
Interviene poi in ordine al rapporto tra il Codice dell’Ambiente e Legge Regionale ritenendo sul punto che “il significativo spazio aperto alla legge regionale dallo stesso D. Lgs. 152/2006 non possa giungere fino a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi, scelte che in ogni caso sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell’Unione”.
In secondo luogo, la legge in questione tende a confondere la VIA con la VAS ed afferma la Consulta che “è infatti erroneo il convincimento della difesa regionale circa l’assoluta assimilazione di oggetto tra VAS e VIA: posto che si tratta, invece, di istituti concettualmente distinti, per quanto connessi”.
Viene infatti chiarito che è possibile che la VAS si riveli necessaria a seguito di verifica di assoggettabilità anche quando venga in considerazione un piano che non prevede la VIA, ma ugualmente dotato di impatto significativo sull’ambiente.
Da ultimo, secondo la Corte Costituzionale la legislazione regionale non può limitare l’ambito di applicazione della VAS, ma può ampliarlo e ciò in attuazione del comma 2, articolo 3quinquies del Testo Unico Ambiente la cui lettera prevede che “le Regioni e le Province autonome possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio”.
Viene pertanto ritenuto ammissibile un intervento del legislatore regionale ampliativo del livello di protezione dell’ambiente quando ciò costituisce “esercizio di una competenza legislativa della Regione e non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato”.