Quanto alla realizzazione degli interventi contemplati dal D.P.R. n. 139/2010 nelle aree vincolate ai sensi dell’art. 136, lett. a), b), c) del D. Lgs. n. 42/2004.
Il D.P.R. n. 139/2010 del 09 luglio 2010, rubricato “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’art. 146, comma 9 del D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni”, nelle ipotesi espressamente contemplate, consente di ottenere un’autorizzazione paesaggistica mediante una procedura semplificata rispetto a quella ordinaria, con le limitazioni all’uopo previste nell’Allegato I che si estendono, con precipuo riferimento all’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004, alle sole lettere a), b) e c), escludendo, pertanto la bellezze panoramiche.
In merito ad alcuni territori comunali, inclusi “nell’elenco delle cose da sottoporre a tutela paesistica” ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 è sorta contestazione sull’applicabilità del D.P.R. medesimo in merito alla realizzabilità all’interno dei predetti territori di alcuni interventi contemplati nell’ambito dell’Allegato I.
Al fine di fugare ogni dubbio in merito all’applicabilità della normativa in materia di autorizzazione semplificata ai sopracennati territori occorre considerare la distinzione tra bellezze d’insieme e bellezze individue rinvenibile nel Codice Urbani che le identifica, all’art. 136, distinguendo quattro specie di beni paesaggistici, ovvero:
- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Nel caso di specie i vincoli paesaggistici sono stati apposti sugli interi territori comunali e, pertanto, rileva il concetto di bellezze d’insieme contemplate alla lettera d) dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, afferente le bellezze panoramiche.
I decreti ministeriali appositivi dei vincoli, in effetti, hanno posto un marcato rilievo all’aspetto vedutistico – panoramico dei territori in esame, circostanza idonea a sostenere la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità della normativa in materia di autorizzazione semplificata nei territori comunali ove ricorra un vincolo ambientale per la tutela delle cosiddette bellezze d’insieme.