Nuove costruzioni senza permesso di costruire

LA REALIZZAZIONE DI NUOVE COSTRUZIONI SENZA IL PERMESSO A COSTRUIRE

Nota a Cassazione III sez. penale, n°1942 depositata il 15 ottobre 2013

La vicenda in commento riguarda un fabbricato realizzato senza permesso di costruire in zona sismica, sottoposta a vincolo paesaggistico, senza le autorizzazioni delle autorità competenti e senza un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato. In violazione delle normative urbanistiche, antisismiche e dei vincoli paesaggistici.

I ricorrenti adducevano invece che per la realizzazione di tale struttura e delle annesse pertinenze, non fosse necessario il permesso a costruire data la precarietà dell’opera, e che in ogni caso, i reati addebitati si sarebbero prescritti.
Il Supremo Collegio respinge il ricorso giudicandolo inammissibile.

Secondo i Giudici l’opera realizzata costituisce senz’altro una nuova costruzione come tale soggetta al preventivo rilascio di un permesso a costruire trattandosi di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Non solo non c’era nessun edificio su quel terreno prima della realizzazione del fabbricato che legittimasse la realizzazione degli interventi in esame senza l’adempimento delle formali procedure necessarie ma, anche ipotizzando l’esistenza di una precedente struttura, la stessa sarebbe stata abusiva perché realizzata senza permesso a costruire, e ciò comunque non inficerebbe la qualificazione del fabbricato oggetto di causa come nuova costruzione dal momento che presenta tutti i requisiti per qualificarlo come tale.

Nemmeno gli altri interventi possono definirsi di natura pertinenziale (tettoia di 24 mq ed una recinzione in ferro e rete metallica) poiché non hanno autonomia fisica e funzionale, ma costituiscono parte integrante dell’edificio di cui ne aumentano la volumetria ed inoltre presentano delle caratteristiche strutturali tali per cui sono destinati a soddisfare esigenze non contingenti ma durevoli nel tempo.