Annullamento di titoli edilizi e principio dell’affidamento: solo un lungo arco temporale rileva ai fini del consolidamento della situazione giuridica creatasi
Commento a Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 06 agosto 2013, n. 4148
Con la sentenza in esame i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che nel caso di annullamento di titoli, laddove non sia trascorso un rilevante periodo di tempo dal rilascio del titolo stesso, non rileva il c.d. principio dell’affidamento.
È stato infatti chiarito da consolidata giurisprudenza che l’esercizio del potere di autotutela è espressione della discrezionalità della pubblica amministrazione, che richiede la valutazione di elementi ulteriori rispetto alla mera illegittimità dell’atto da ritirare; in particolare, con riferimento proprio all’annullamento di una concessione edilizia è stato sottolineato che non è sufficiente a tal fine il puro e semplice ripristino della legalità, occorrendo dar conto della sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione del titolo edilizio e della comparazione tra tale interesse e l’entità del sacrificio imposto all’interesse privato, tanto più quando il titolare della concessione, in ragione del tempo decorso, abbia maturato un legittimo affidamento in merito alla realizzazione delle opere ovvero si sia in presenza della realizzazione di una significativa parte delle opere assentite.
Ne consegue che l’intervento dell’amministrazione sull’attività edilizia dei privati non è sufficientemente legittimato dal puro e semplice ripristino della legalità, occorrendo dar conto nella valutazione anche dell’entità del sacrificio imposto all’interesse privato, tanto più quando il titolare della concessione, in ragione del tempo decorso, abbia maturato un legittimo affidamento in merito alla realizzazione delle opere.
La valutazione del Collegio ha riscontrato che nel caso di specie il tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera abusiva, e anche dal rilascio di una successiva variante, è strettamente collegato al mero termine decorrente dalla conoscenza che ne hanno avuto gli appellanti, del permesso rilasciato e, al più, dal completamento delle opere assentite.
La valutazione del Collegio si configura, pertanto, differente dal precedente indirizzo giurisprudenziale sopra evocato in quanto a rivestire fondamentale rilevanza, a detta dei giudici del Consiglio di Stato, è proprio l’elemento del passaggio del tempo, idoneo a stabilizzare le situazioni venute a determinarsi.
In buona sostanza, secondo i giudici di Palazzo Spada, solo in presenza di situazioni nelle quali sussista un lungo arco di tempo dal rilascio del titolo è possibile che si formi un affidamento rilevante, tale da aver consolidato le situazioni giuridiche originate con un provvedimento positivo.
Nell’ipotesi in cui non sia possibile rintracciare tale elemento, come nel caso in esame, in sede di annullamento dei titoli edilizi impugnati non risulterà necessario affrontare il tema del contemperamento dell’interesse al mero ripristino della legalità eventualmente violata con il sacrificio imposto ai privati che avevano costruito sulla base di titoli efficaci e da presumersi validi.
Da qui il rigetto dell’appello principale e dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale, con conferma della sentenza appellata.