Difformità tra l’oggetto della concessione edilizia e quanto effettivamente realizzato: legittima la richiesta di pagamento di maggiori oneri concessori
Tar Marche 20 aprile 2012 n. 289
Con la sentenza in epigrafe, il giudice amministrativo ha ritenuto legittimo l’operato di una società concessionaria – incaricata da un Comune di riscuotere anche le maggiori somme dovute, a titolo di oneri concessori, dai titolari di concessioni edilizie rilasciate dal Comune medesimo nel decennio precedente- che aveva richiesto il pagamento di maggiori oneri concessori alla luce di una nuova verifica dei dati progettuali, dalla quale erano emerse difformità tra gli interventi oggetto di una concessione edilizia e quelli concretamente realizzati.
Il Tar ha dunque respinto il ricorso avanzato dalla ricorrente, impresa operante nel ramo delle costruzioni, titolare di una concessione edilizia, che aveva impugnato il relativo provvedimento di ingiunzione di pagamento, contestando gli esiti della verifica posta in essere dalla società concessionaria in merito alla correttezza degli oneri concessori a suo tempo determinati e versati in sede di rilascio della concessione edilizia in questione e della successiva variante.
Oltre al resto, la ricorrente eccepiva la violazione dei principi in materia di autotutela amministrativa (sia in relazione al periodo di tempo ragionevole entro il quale la p.a. può esercitare il potere, sia con riguardo alla omessa comparazione dei contrapposti interessi) e la lesione del legittimo affidamento.
A tal riguardo, il giudice amministrativo ha rilevato come nel caso di specie non si fosse in presenza dell’ esercizio del potere di autotutela (se non a livello puramente descrittivo), trattandosi di controversia afferente a diritti soggettivi. Conseguentemente, pur restando ferma la facoltà per il destinatario dell’ atto con cui è richiesto il pagamento degli oneri concessori di agire eventualmente nei riguardi del creditore per violazione del principio di buona fede (o per abuso del diritto) – e quindi il legittimo affidamento può essere preso in considerazione solo a questi fini- il pagamento degli oneri può essere legittimamente chiesto dal Comune nel termine di prescrizione decennale (con riferimento sia alla somma dovuta inizialmente, sia agli eventuali conguagli che dovessero risultare dovuti a seguito di un riesame della pratica edilizia).
Rilevato quanto sopra, il giudice amministrativo, passando ad esaminare il merito della vicenda, si è espresso infine in merito alla correttezza dei calcoli degli oneri effettuati dalla società concessionaria con particolare riferimento alle modalità di computo della superficie e del volume delle parti di immobili oggetto dell’ atto impugnato, legittimamente considerate non come superfici residenziali – come invece sostenuto dall’impresa ricorrente- ma come non residenziali e dunque computate secondo le percentuali previste dalla normativa di riferimento. Invero, il contributo di cui al T.U. n. 380/2011 presenta due componenti: gli oneri di urbanizzazione, per il cui calcolo si fa riferimento al volume dell’edificio (nel caso di specie trovano applicazione le norme del Regolamento regionale) e il costo di costruzione che è invece calcolato in base alla superficie (secondo il D.M. n. 801/1977).