Relazione tra la materia urbanistica e quella del paesaggio, la strutturale e funzionale separazione degli interessi pubblici coinvolti
Nota a sentenza Tar Milano, n. 2070 del 9 agosto 2013
Con la pronuncia che in questa sede si commenta il Tribunale Amministrativo meneghino ha chiarito quale siano i caratteri generali in merito alla relazione esistente tra la materia dell’urbanistica e quella del paesaggio.
La vicenda origina dalla proposizione del gravame avverso il provvedimento con il quale il Comune resistente comunicava l’inefficacia di una D.I.A per mancanza della necessaria autorizzazione paesaggistica, il preavviso di diniego della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ed il preavviso di diniego della domanda di permesso di costruire in sanatoria.
E’ utile chiarire che il titolo abilitativo in questione veniva presentato a seguito di stipula con il Comune di una convenzione integrativa di un precedente intervento edificatorio, quindi quale variante della D.I.A. originaria.
Sostengono i ricorrenti che la seconda convenzione avrebbe carattere integrativo della precedente e che, avendo gli stessi ottenuto altresì il parere favorevole della Commissione Edilizia, ciò avrebbe contemplato la possibilità di presentare direttamente la D.I.A., senza previa richiesta di autorizzazione paesaggistica, già ottenuta per l’originaria attività edificatoria.
La convenzione integrativa, insomma avrebbe tenuto luogo della già ottenuta autorizzazione paesaggistica e la convenzione integrativa avrebbe gli effetti dell’accordo sostitutivo ex art. 11 della legge 241/1990 per quanto concerne gli aspetti legati al paesaggio.
Mentre l’urbanistica, sostiene il Collegio respingendo il ricorso, “sovrintende al razionale sfruttamento antropico del territorio e trova nella disciplina edilizia la sua concreta attuazione concreta”, il paesaggio attiene, invece, “alla preservazione di valori estetici, storici e culturali, i quali sono difesi con la previsione di vincoli conformativi, diretti ed indiretti, che ne limitano in concreto le possibilità di intervento, normalmente ammesse su altri beni non rilevanti per questi profili.”.
Ad avviso del Collegio, occorre avere ben presente la diversità degli interessi tutelati in ambito urbanistico ed in quello paesaggistico, diversità che induce a distinguere e a non soprapporre le relative discipline, non ignorando, tuttavia, che sia la normativa in materia urbanistico-edilizia sia quella relativa al paesaggio hanno riguardo alla cura, per profili differenti ma tra loro complementari, di uno stesso elemento che consiste nel territorio.
La strutturale e funzionale separazione degli interessi pubblici coinvolti giustifica poi, a livello sistematico, la diversità della stessa disciplina ordinaria in tema di autorizzazione paesaggistica, che l’art. 146, comma 4, del D. Lgs. 42/2004 configura come atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.
Sulla base delle richiamato quadro normativo, e con espresso richiamo al caso concreto al vaglio del Tar, una convenzione integrativa non può essere intesa come sostitutiva dell’autorizzazione paesaggistica.
Inoltre il parere espresso dalla Commissione Edilizia non può supplire all’assenza dell’autorizzazione paesaggistica, “trattandosi di atti distinti aventi ciascuno una specifica valenza, sostanziale e procedimentale”.
Infatti, gli artt. 146 e ss. del D. Lgs. 42/2004 configurano l’autorizzazione paesaggistica come un “atto autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio-urbanistico” mentre l’intervento della Commissione Edilizia deve qualificarsi quale atto endoprocedimentale del procedimento autorizzatorio.