L’atto che segue è un atto di citazione attraverso il quale viene adìto il tribunale ordinario al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della parziale nullità dell’atto di compravendita con il quale si disponeva l’alienazione a privato della darsena in riva al lago insistente su area demaniale.
In particolare nell’atto si rappresentava che, a seguito di rilascio di rituale concessione di area demaniale ad un ente pubblico, veniva autorizzato l’utilizzo della darsena coperta ivi esistente.
A seguito di esame effettuato presso la Conservatoria dei registri Immobiliari si accertava che parte dei beni oggetto insistenti sull’area oggetto della concessione, erano stati ceduti illegittimamente a titolo di proprietà privata.
In punto di diritto, nell’atto giudiziale veniva sottolineato come ex art. 823 c.c. il patrimonio facente parte del demanio pubblico sia inalienabile e, pertanto, non possa formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e limiti stabiliti dalle leggi che lo riguardano.
L’atto di compravendita, pertanto risultava nullo ex art. 1418 c.c. in quanto la prestazione non poteva essere eseguita per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolavano in modo assoluto il risultato cui la prestazione stessa è diretta.
Impedimenti che venivano, per l’appunto, ravvisati nel citato art. 823 c.c.
Nell’atto giudiziale si evidenziava altresì che la tutela dei beni del demanio spetta all’Autorità amministrativa la quale ha facoltà di procedere sia in via amministrativa sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa proprietà e del possesso regolati dal codice civile .
Più in particolare si evidenziava che la legge regionale n. 22 del 28 ottobre 1998 , all’art. 6 comma 2 , come poi meglio espresso anche nella DGR 10487/02 al punto 24 , disponeva che fossero delegate ai comuni le funzioni concernenti la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi.
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