Pianificazione urbanistica: distinzione tra aspetti formali e sostanziali delle Deliberazioni Consiliari
La vicenda esaminata dal Tribunale Amministrativo di Milano riguarda una vicenda che ha per oggetto l’approvazione di una variante al Piano di Governo del Territorio per l’ampliamento di un impianto produttivo.
Il soggetto richiedente presentava avanti il competente ufficio dell’Ente resistente domanda ex art. 5 del D.P.R. n. 447/98 (S.U.A.P.) per l’ampliamento in questione; con deliberazione del Consiglio Comunale veniva definitivamente approvato il progetto relativo all’intervento in variante richiesto.
Successivamente la società richiedente, al fine di poter eseguire i lavori de quibus, stipulava con il Comune rituale Convenzione per la disciplina degli aspetti urbanistici legati al suddetto progetto.
Alcuni consiglieri comunali impugnavano la delibera di approvazione della suddetta variante sostenendo che, poiché la delibera di adozione riguardava esclusivamente una variante al Piano dei Servizi, l’approvazione non sarebbe stata preceduta la corrispondente atto di adozione per quanto riguarda il Piano delle Regole.
Osserva il Collegio milanese sul punto che “sebbene la delibera di Consiglio Comunale disponga formalmente l’adozione di una variante riguardante il solo Piano dei Servizi, è evidente, dal suo tenore letterale e dal richiamo alla documentazione allegata, che l’adozione abbia per oggetto, nella sostanza, anche una variante al Piano delle Regole”.
Negli atti allegati alla delibera di adozione della variante, rileva il Tar, emerge chiaramente che oggetto della richiesta è un’operazione relativa alla modifica di destinazione di un’area (da standard a commerciale e direzionale) ed è altresì chiaro che una simile operazione possa essere realizzata “solo attraverso una contemporanea variante del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole”, la prima idonea alla rimozione della destinazione a standard e la seconda necessaria per fissare la nuova destinazione commerciale e direzionale.
Nel concludere per l’infondatezza della doglianza il giudice ritiene che “in tale quadro, la mancata formale estensione, nella delibera di adozione, dell’oggetto della variante al Piano delle Regole non sia decisiva, trattandosi di omissione puramente formale emendabile in sede di approvazione definitiva”.