Nota dottrinale sentenza Consiglio di Stato n. 6005 del 13.12.2013
Con la pronuncia n. 6005 del 13.12.2013 il Consiglio di Stato, dopo aver specificato che la mancanza del requisito dell’imprenditore agricolo a titolo principale è sufficiente a ritenere dovuto il contributo concessorio e insussistente il diritto alla esenzione, legato a ipotesi tassative, chiarisce che ai fini del mutamento di destinazione d’uso (nella specie, da agricola a residenziale) si ritiene che comporti aumento del carico urbanistico il passaggio tra due categorie funzionalmente autonome, in quanto il mutamento di destinazione d’uso, in sé, comporta un maggiore carico urbanistico, al quale si correla la imposizione di pagamento ed infine esprime una compiuta valutazione sulla natura degli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo
In particolare parte ricorrente nel giudizio di primo grado contestava il rilascio della concessione edilizia in sanatoria a titolo di condono, in quanto subordinato al versamento degli oneri concessori.
Il giudice di primo grado disponeva verificazione, finalizzata all’accertamento ed alla valutazione degli aspetti tecnici emergenti dalla controversia da cui risultava che l’intervento edilizio era da qualificare ristrutturazione edilizia e non già restauro e risanamento conservativo; l’intervento non aveva comportato mutamento di destinazione di uso o comunque non emergevano elementi univoci in tal senso; dalla documentazione emergeva che il ricorrente difettava della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.
Decidendo nel merito, il primo giudice accoglieva il ricorso ritenendolo fondato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune resistente in primo grado.
Con riguardo alla natura dell’intervento, il supremo consesso precisa che la caratteristica degli interventi di mero restauro è quella di essere effettuati mediante interventi che non comportano l’alterazione delle caratteristiche edilizie dell’immobile da restaurare, rispettando gli elementi formali e strutturali dell’immobile stesso, dovendosi privilegiare la funzione di ripristino della individualità originaria dell’immobile (Cassazione penale, III, 1 settembre 2009, n.33536), mentre la ristrutturazione edilizia si caratterizza per essere idonea ad introdurre un quid novi rispetto al precedente assetto dell’edificio.
Nella specie è stato demolito il secondo corpo di fabbrica e parzialmente ricostruito con pareti portanti dal piano terra al piano primo a sostegno del solaio e le opere realizzate sono tali da essere definite variazioni essenziali recanti il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio, pertanto aderendo a quanto stabilito dal verificatore, nonché dal Giudice di prime cure l’intervento realizzato non può non essere qualificato come ristrutturazione.