Sulla legittimazione e l’interesse al ricorso: la mera vicinitas non è sufficiente a fondare l’impugnativa
La pratica oggetto del presente esame nasce dalla presentazione al competente ufficio comunale, cliente dello studio legale, di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, volto al conseguimento dell’annullamento della delibera consiliare recante l’approvazione in via definitiva di un Piano Attuativo.
Come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.P.R. summenzionato, il suddetto atto veniva quindi trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente in materia, contestualmente all’invio di formale memoria di costituzione predisposta nell’interesse dell’Amministrazione resistente, mediante la quale si rilevava l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso stesso, nonché, in ogni caso, la sua infondatezza.
La vicenda nasce dalla presentazione di una richiesta di approvazione di un Piano Attuativo da parte dei soggetti controinteressati, nonché proprietari dell’area in questione, per la costruzione di un complesso a destinazione residenziale.
L’iter procedurale proseguiva con la sottoposizione del progetto all’esame della Commissione del paesaggio, la quale, dopo aver sollecitato una revisione del progetto, provvedeva alla sua approvazione esprimendo parere favorevole.
Venivano altresì espletati dall’Ente Locale tutti gli altri incombenti procedurali necessari, quali l’acquisizione di pareri ed osservazioni di ARPA, ASL e Provincia, l’esame della Commissione Urbanistica la quale esprimeva parere favorevole con conseguente rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, sino all’adozione del Piano Attuativo la cui delibera veniva impugnata dai ricorrenti con ricorso straordinario proposto avanti il Presidente della Repubblica.
Con successiva memoria difensiva predisposta e depositata nell’interesse dell’assistito Comune è stato, in primis, evidenziato che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, i quali assumono che la mera vicinitas sarebbe unico requisito indispensabile a fondare la propria legittimazione ad agire.
Si è evidenziato, infatti, che consolidata giurisprudenza ritiene che la mera vicinitas non sia sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse al ricorso, dovendo infatti parte ricorrente “dare prova concreta della specifica lesione inferta dagli atti impugnati nella propria sfera giuridica”, e ciò al fine di “evitare che un’eccessiva dilatazione del concetto di interesse ad agire (ex art. 100 del codice di procedura civile), applicato ai piani urbanistici, consenta l’impugnativa anche a soggetti titolari di interesse di mero fatto”.
Si è quindi rilevato come fosse destituito di fondamento il motivo di gravame con cui i ricorrenti censurano il fatto che il Piano Attuativo non sia stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e viene, pertanto, chiarito, sul punto, che l’Amministrazione comunale, nella delibera di approvazione dello strumento de quo, ha espressamente rilevato la conformità del Piano stesso “alle previsioni del P.G.T.”, escludendo pertanto la necessità di assoggettarlo alla VAS.
Secondo parte ricorrente l’approvazione del Piano Attuativo oggetto di controversia sarebbe altresì illegittima in quanto non preceduta dall’esame di impatto paesistico previsto dagli artt. 35 e ss. delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico Lombardo (P.T.P.R.).
La censura non è condivisibile in quanto, a norma di quanto espressamente statuito dall’art. 35, comma 5, del P.T.P.R, “nelle aree assoggettate a specifica tutela paesaggistica di legge, la procedura preordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, e s.m. e i., sostituisce l’esame paesistico di cui alla presente Parte” , evincendosi chiaramente che non è da sottoporre alla verifica di impatto paesistico il progetto per il quale è stata acquisita, come nel caso di specie, l’autorizzazione paesaggistica.
Privi di pregio sarebbero altresì ulteriori motivi di impugnazione quali la circostanza per cui in mancanza del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (P.U.G.S.S.) l’Amministrazione comunale non potrebbe assentire o certificare le opere da realizzarsi nel sottosuolo, circostanza irrilevante ai fini della legittima approvazione dello strumento attuativo contestato, considerate le finalità che il P.U.G.S.S. stesso è chiamato ad adempiere; la presunta incompletezza dei contenuti della Relazione di fattibilità geologica unita alla proposta di Piano attuativo, smentita dalla puntuale e rigorosa istruttoria della pratica amministrativa, nella quale l’Ufficio tecnico ha scrupolosamente verificato che il predisposto progetto fosse corredato delle necessarie relazioni.