L’illegittimità della convocazione del Consiglio Comunale determina la consequenziale caducazione della delibera assunta nella medesima riunione.
Nell’interesse di un consigliere comunale assistito dallo studio, è stata proposta impugnativa dell’avviso di convocazione della seduta del Consiglio Comunale e della delibera di consiglio adottata nella medesima, in ragione del fatto che la raccomandata con la quale gli veniva notificata la convocazione dell’assemblea consiliare, è pervenuta al consigliere due giorni dopo la data prevista per l’assise.
Si è preliminarmente rilevato che il ricorso dei singoli consiglieri comunali contro l’Amministrazione di appartenenza, è ammissibile nei casi in cui vengano vengano in rilievo atti incidenti in via diretta ed immediata sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, sul diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere.
Si è poi evidenziato che l’irritualità della convocazione rientra tra le vicende che, per costante giurisprudenza, arrecano un vulnus alle prerogative del consigliere comunale pregiudicandone il corretto svolgimento.
La lamentata lesione del proprio ius ad officium, ha radicalmente pregiudicato la possibilità di esercitare con pieno e libero convincimento il munus pubblico del quale è stato investito e ciò a causa dell’intempestiva convocazione dell’organo consiliare.
Ciò ha comportato un’inibizione nell’espletamento dei diritti propri dello status di consigliere e la conseguente impossibilità ad esercitare le facoltà espressamente previste dall’art. 43 del Testo Unico Enti Locali D. Lgs. 267/2000.
Ulteriore censura è consistita nella violazione del principio di ragionevolezza, buon andamento, imparzialità e buona amministrazione cui deve essere improntato l’agere dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, nonché la violazione dell’art. 1 della L. 241/90 in base aI quale l’attività amministrativa deve perseguire i fini determinati dalla legge “ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”.
Il Collegio, nell’accogliere il ricorso proposto, ha posto l’accento sulla necessità che il consigliere comunale sia messo nelle condizioni di esercitare il proprio mandato con serietà, pienezza e consapevolezza, e ciò non sarebbe possibile se si pretende di sostenere che a questo sia demandato un obbligo giuridico di informarsi tempestivamente ed adeguatamente delle riunioni del consiglio comunale stesso: è onere dell’amministrazione notificante garantire al consigliere comunale la sicura conoscibilità dell’avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno.
In definitiva, il Tribunale adito ha ravvisato la violazione sia dell’art. 39, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 che dell’art. 125 del R.D. n. 148/1915 ai sensi dei quali deve essere assicurata una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio consegnando l’avviso di convocazione almeno tre giorni prima rispetto alla data prevista per la seduta ovvero, in caso di urgenza, ventiquattro ore prima, determinando l’annullamento dell’avviso di convocazione impugnato nonché, conseguentemente, anche delle deliberazioni assunte nella relativa riunione.