Consiglieri comunali dissenzienti: non è lesa alcuna loro prerogativa se l’amministrazione comunale ha dato puntuale applicazione alla legge
Nuovamente affermato dal Consiglio di Stato il granitico orientamento in base al quale non vi è lesione dello jus ad officium del consigliere comunale qualora non venga in rilievo un interesse connesso alla posizione del consigliere stesso all’interno dell’ente di appartenenza.
In via di principio, secondo tale consolidata rotta interpretativa, i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive.
Di conseguenza un ricorso di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, né ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduce in una automatica lesione dello ius ad officium, altrimenti si giungerebbe al paradosso che qualunque delibera consiliare dovrebbe ritenersi impugnabile dai consiglieri dissenzienti quanto meno con riferimento alla censura relativa alla pretesa conformità di essa al modello legale.
Il caso in esame è stato affidato allo studio da un’Amministrazione Comunale per resistere avverso il ricorso depositato da alcuni consiglieri comunali, i quali agivano avverso gli atti di approvazione di una variante di PGT ed ottenevano, atteso l’accoglimento delle argomentazioni difensive articolate per il Comune, declaratoria di non accoglimento della domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Impugnata l’ordinanza cautelare avanti il Consiglio di Stato da parte dei soccombenti consiglieri comunali, e ribadite dallo studio le argomentazioni già proposte nel giudizio di primo grado, il Collegio ha nuovamente pronunciato ordinanza con la quale ha respinto l’appello.
La domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, secondo l’ordinanza in commento, non può trovare accoglimento posto che “l’Amministrazione Comunale ha dato puntuale applicazione del combinato disposto dell’art. 14, comma 5, e dell’art. 13 commi 4 usque 12, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 mediante deposito degli atti concernenti le modifiche del Piano dei Servizi e al presupposto Piano delle Regole” e comunque “non è stata in alcun modo lesa alcuna prerogativa dei consiglieri comunali dissenzienti dalla maggioranza del Consiglio stesso, i quali in seno all’organo consiliare hanno potuto svolgere ogni attività a sostegno della tesi da loro sostenuta”.