L’errata valutazione sulla liceità del fatto, non determinata da colpa, costituisce causa di esclusione della responsabilità amministrativa
La sentenza in commento è stata resa dal tribunale civile ordinario in sede d’appello, essendo stata impugnata una sentenza del Giudice di Pace con la quale il Comune assistito dallo studio veniva condannato al pagamento di una sanzione amministrativa per indebito percepimento di aiuti comunitari.
La vicenda origina dalla notificazione all’ente locale di un’ordinanza ingiunzione ai sensi della Legge 898/1986 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali contestava la violazione dell’art. 3, comma 1, della medesima normativa, assumendo che il Comune avesse indebitamente percepito contributi comunitari avendo lo stesso esposto “dati e notizie false” nella domanda di assegnazione dell’erogazione.
In via pregiudiziale il giudice si è pronunciato in ordine alla questione della competenza in materia di opposizione a sanzione amministrativa; il Ministero appellato, infatti, eccepiva l’incompetenza del giudice adito, invocando l’applicabilità del foro erariale ex art. 25 c.p.c.
Il giudice, accogliendo la tesi prospettata dallo studio nei propri atti difensivi, ha ritenuto di aderire all’orientamento, recentemente espresso dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, le quali ritengono applicabile, anche in grado di appello, la competenza funzionale del Tribunale del luogo ove è sito l’ufficio del Giudice di Pace competente in primo grado.
Gli antefatti che attengono specificamente al merito della causa riguardano l’esposizione, nella domanda di sovvenzione redatta dal Comune, di una misurazione in termini superiori rispetto a quella reale, con la conseguente applicazione – secondo il Ministero – della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione dell’art. 2 della Legge 898/1986.
La fattispecie di cui al predetto articolo prevede, infatti, l’applicazione di una sanzione pari all’importo percepito, nel caso in cui “mediante l’esposizione di dati o notizie falsi” vengano conseguiti indebitamente, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.
Tale responsabilità va necessariamente subordinata, secondo il giudice, all’esistenza, in capo al soggetto percettore, dell’elemento soggettivo della colpa, non trattandosi di ipotesi di responsabilità oggettiva.
Viene inoltre evidenziato dal tribunale di seconda istanza come “in ogni caso, l’errore sul fatto, se incolpevole, è idoneo ad escludere la responsabilità”, e ciò con riferimento all’effettiva e corretta misurazione della parte di proprietà comunale alla cui manutenzione è finalizzata l’erogazione richiesta.
Il giudicante nel ritenere che la misurazione in lunghezza di una porzione di territorio, per l’ampiezza e la tortuosità della stessa, non possa non scontare qualche imprecisione e discrepanza, sottolinea che tale errore sia da considerarsi “sul fatto” e che, pertanto, tale svista sia da ritenersi fondatamente incolpevole, mandandolo esente da responsabilità amministrativa ex art. 23 della Legge 689/1981 l’ente richiedente il contributo.
Per tali motivi ed in considerazione dell’assenza di una piena prova circa il comportamento colposo dell’Ente Locale, il giudice ha accolto l’appello formulato per conto del Comune assistito riformando completamente l’impugnata sentenza del Giudice di I grado, con il conseguente annullamento dell’ordinanza ingiunzione impugnata.