Sospensione attività di somministrazione di alimenti e bevande e risarcimento del danno
La questione esaminata dallo studio, ai fini della proposizione di un’impugnazione al Tribunale Amministrativo Regionale, è diretta a censurare un’ordinanza comunale di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Alla società ricorrente, infatti, veniva rilasciata la predetta autorizzazione dopo che l’Ente Locale ebbe a verificare la sussistenza di tutti i requisiti di conformità dei locali alla disciplina urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.
Nonostante l’attività in questione fosse esercitata in una limitata area all’interno di una più ampia struttura turistico-ricettiva, veniva intimata la sospensione dell’attività di somministrazione per presunti abusi edilizi, senza individuare la specifica area in cui sospendere l’esercizio ed indicando genericamente che l’intera struttura doveva sospendere le proprie attività, peraltro a tempo indeterminato; per questo motivo, il provvedimento impugnato appare illegittimo sotto il profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti ed incongruità della sanzione.
Altro e diverso aspetto di illegittimità del provvedimento impugnato rileva sotto il profilo del principio di proporzionalità, in quanto la sospensione a tempo indeterminato di un’attività precedentemente autorizzata implica che l’amministrazione, previa approfondita comparazione degli interessi pubblici e privati in gioco, debba adottare, ed intensamente motivare, la soluzione comportante il minor pregiudizio possibile per il destinatario del provvedimento.
La comparazione degli interessi deve essere effettuata all’interno di un’adeguata, puntuale e rigorosa istruttoria, la quale consente all’ente di correttamente valutare ed interpretare la situazione concreta, affinché il provvedimento emesso sia sorretto da idonee motivazioni.
Ciò non è avvenuto: il provvedimento di sospensione dell’attività, infatti, risulta viziato sotto il profilo dell’eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria.
La sospensione, illegittima, a tempo indeterminato di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, comporta la violazione, da parte della P.A. del generale principio del neminem laedere, con la conseguente richiesta al giudice amministrativo del risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla società ricorrente assistita dallo studio.