La questione esaminata dallo studio, ai fini della proposizione di un’impugnazione al Tribunale Amministrativo Regionale, è relativa alla procedura semplificata di approvazione degli insediamenti di attività produttive (SUAP) alla quale consegue la variazione dello strumento urbanistico generale.
La suddetta procedura, infatti, è ammessa dalla normativa regionale vigente anche in contrasto con il piano urbanistico, a condizione che vi sia conformità con le norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e purché il piano vigente non individui aree destinate a tali attività o queste siano insufficienti.
La procedura semplificata si applica, pertanto, non per ogni progetto edilizio di attività produttive ma, configurando ipotesi eccezionale, solo qualora sussistano tali presupposti.
Altro motivo di censura della procedura di SUAP riguarda le modalità di individuazione dell’autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica.
Le norme vigenti in materia di modalità di individuazione dell’autorità competente VAS prevedono che tale incombente debba essere preceduto da una puntuale regolamentazione di carattere generale ed astratto che fissi a priori i criteri di individuazione della stessa e che sia, in tal modo, adatta ad assicurare autonomia ed indipendenza dell’autorità stessa dall’autorità procedente.
L’autonomia tra le due autorità coinvolte nel procedimento di approvazione di un determinato piano assume rilievo in considerazione dello scopo principale della procedura di VAS, che è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente: ecco perché la scelta deve ricadere su soggetti autonomi ed in grado di assicurare la dovuta competenza tecnica in materia ambientale.
In particolare, affinché l’autorità in questione possa ritenersi pienamente conforme ai requisiti espressamente previsti è indispensabile che l’individuazione della stessa avvenga per il tramite di una previa disciplina regolamentare che ne contenga i criteri.
Nel caso concreto parrebbe evidente, alla luce delle concrete modalità attuate, l’illegittimità della procedura seguita dall’Amministrazione Comunale nell’individuazione dell’autorità competente per la V.A.S. nella procedura semplificata di SUAP, con specifico riferimento altresì a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 133/2010.
Tale incombente, infatti, essendo stato espletato al momento dell’avvio del procedimento specifico, difetta dei necessari presupposti di generalità ed astrattezza indispensabili ed assolutamente imprescindibili al fine di assicurare all’autorità competente, rispetto all’autorità procedente, quel sufficiente grado di autonomia e separazione espressamente previsto dalle vigenti norme.